Ricorso per Cassazione: Perché l’Appello Personale è Inammissibile
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere presentato personalmente dall’imputato. Questa ordinanza sottolinea l’importanza del patrocinio di un avvocato abilitato per accedere al giudizio di legittimità, pena la declaratoria di inammissibilità. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Napoli. L’imputato era stato riconosciuto colpevole per i reati di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.) e contrabbando di sigarette.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato decideva di agire in autonomia, presentando personalmente il ricorso presso la Corte di Cassazione, lamentando presunti errori nella decisione dei giudici di merito.
L’Ordinanza della Corte e il Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle doglianze sollevate, ha immediatamente rilevato un vizio procedurale insuperabile. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, non perché infondato, ma perché proposto da un soggetto non più legittimato a farlo.
La decisione si basa su una precisa modifica legislativa che ha cambiato le regole di accesso al giudizio di legittimità, rendendo di fatto obbligatoria la difesa tecnica specializzata.
Le Motivazioni: La Riforma dell’Art. 613 del Codice di Procedura Penale
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103 (nota come ‘Riforma Orlando’). Prima di tale intervento, era consentito all’imputato di presentare personalmente il ricorso.
La riforma ha eliminato questa possibilità, stabilendo che, a pena di inammissibilità, l’atto di ricorso debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Cassazione. La finalità della norma è quella di garantire un filtro di tecnicità e professionalità, evitando che la Suprema Corte sia investita di ricorsi formulati in modo improprio o palesemente infondati.
Nel caso di specie, essendo stato il ricorso proposto ‘nel suo stesso interesse’ direttamente dall’imputato, la Corte non ha potuto fare altro che constatarne l’inammissibilità per carenza di legittimazione del proponente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Le conseguenze di questa declaratoria sono state significative per il ricorrente. La Corte, infatti, lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Tale sanzione è commisurata al grado di colpa del ricorrente nell’aver causato l’inutile avvio del procedimento.
Questa ordinanza serve da monito: chi intende impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione deve necessariamente avvalersi di un avvocato cassazionista. Il ‘fai da te’ processuale, in questa fase del giudizio, non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative, rendendo definitiva la condanna subita nei gradi di merito.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, a seguito della modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale introdotta dalla Legge n. 103 del 2017, l’imputato non è più legittimato a proporre personalmente il ricorso, che deve essere sottoscritto da un difensore abilitato.
Quali sono le conseguenze se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile perché presentato personalmente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle Ammende, a causa della colpa avuta nel determinare la causa di inammissibilità.
Quale norma specifica regola la presentazione del ricorso per cassazione?
È l’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha escluso la possibilità per l’imputato di presentare personalmente il ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45633 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 45633 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE, nato a Napoli il 15/03/1975, avverso la sentenza del 07/12/2023 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, emessa il 2 novembre 2022, ha confermato la responsabilità del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen. e di contrabbando di sigarette.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME nel suo stesso interesse.
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 30.10.2024.
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Il Consigliere estensore
Il Presidente