Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Imputato Non Basta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale della procedura penale: i requisiti di forma per la presentazione di un ricorso per cassazione. La decisione sottolinea che, a seguito della riforma del 2017, l’atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore abilitato, rendendo inefficace la firma personale dell’imputato, anche se autenticata.
I Fatti del Caso
Due imputati, dopo la conferma della loro responsabilità penale da parte della Corte di Appello di Napoli con una sentenza di pena concordata (ex art. 599-bis c.p.p.), decidevano di impugnare tale decisione. Essi presentavano personalmente il ricorso per cassazione, apponendo la propria firma su un atto che veniva poi autenticato dal loro difensore, un avvocato cassazionista.
Il caso arriva quindi all’esame della Suprema Corte, chiamata a valutare non il merito della questione, ma un aspetto puramente procedurale: la validità di un ricorso presentato con queste modalità.
La Decisione della Corte sul ricorso per cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel vivo delle doglianze sollevate dagli imputati, ma si è fermata al vaglio preliminare dei requisiti formali. Secondo i giudici, il ricorso mancava di un presupposto essenziale per poter essere esaminato: la sottoscrizione da parte di un soggetto legittimato.
Di conseguenza, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale, così come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando). Questa norma ha introdotto un requisito di forma stringente, stabilendo che gli atti di ricorso in Cassazione debbano essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, il cosiddetto avvocato cassazionista.
La Corte ha specificato che la legge non lascia spazio a interpretazioni alternative. L’intento del legislatore era quello di elevare il livello di tecnicismo del ricorso, affidandone la stesura e la presentazione esclusivamente a professionisti qualificati per il giudizio di legittimità. La sottoscrizione personale dell’imputato, pertanto, non è più sufficiente.
Inoltre, la Corte ha ribadito un principio già affermato in precedenza (sentenza n. 48096/2018): l’autenticazione della firma dell’imputato da parte del difensore non sana il vizio. L’autenticazione serve solo a certificare l’identità di chi firma, ma non trasforma un atto personale in un atto del difensore. La legge richiede che sia il difensore stesso ad assumersi la paternità dell’atto, sottoscrivendolo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento ormai consolidato. Per chi intende presentare un ricorso per cassazione in materia penale, è cruciale comprendere che:
1. Soggetto Legittimato: Solo un avvocato cassazionista può validamente sottoscrivere e presentare il ricorso.
2. Ruolo dell’Imputato: L’imputato non ha più la facoltà di presentare personalmente il ricorso, nemmeno con l’assistenza formale (autentica della firma) del difensore.
3. Conseguenze dell’Errore: Un errore su questo punto procedurale comporta una declaratoria di inammissibilità, che impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione e comporta la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
La decisione serve da monito sull’importanza del rispetto rigoroso delle forme processuali, specialmente in un giudizio altamente tecnico come quello di fronte alla Corte di Cassazione.
Un imputato può presentare personalmente il ricorso per cassazione?
No. Dopo la riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, l’art. 613 del codice di procedura penale richiede che il ricorso sia sottoscritto esclusivamente da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori (avvocato cassazionista).
L’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un avvocato cassazionista rende valido il ricorso?
No. La Corte ha chiarito che l’autenticazione della firma attesta solo l’identità del firmatario ma non sana il vizio di forma. La legge richiede che la sottoscrizione provenga direttamente dal difensore, che si assume così la paternità giuridica dell’atto.
Quali sono le conseguenze se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per un vizio di forma?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9903 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9903 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 31/07/1964 NOME nato a NAPOLI il 16/03/1970 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1a Corte di appello di Napoli confermava la responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati agli stessi ascritti, accogliendo la proposta di pena concordat dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
2.Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputat personalmente, in data 11 dicembre 2023, con atto autenticato dal difensore.
3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetti non legittimato ai dell’art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 d entrata in vigore il 3 agosto 2017.
Si riafferma, peraltro, che è inammissibile il ricorso per cassazione sott personalmente dall’imputato anche se la firma sia stata autenticata da un av cassazionista (Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, NOME COGNOME Rv. 274221 – 01).
4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali non versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determi equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proce e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 25 febbraio 2025.