Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4075 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4075 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 17/01/1981
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
Gliato-awise-aile-parti;-
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputata;
considerato che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devo essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Co Cassazione;
considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’ speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell’elevato livello complessità tecnica del giudizio di legittimità;
considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibili riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall’art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 28/10/2024.