Ricorso per Cassazione: Perché Non Puoi Farlo da Solo
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere presentato personalmente dall’imputato, ma deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato cassazionista. Questa decisione sottolinea l’importanza del patrocinio legale qualificato nell’ultimo grado di giudizio, escludendo qualsiasi possibilità di ‘fai-da-te’ processuale. Analizziamo insieme la vicenda e le sue importanti implicazioni.
I Fatti del Caso: Un Appello Presentato Personalmente
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’elemento cruciale, che ha determinato l’esito del procedimento, è stato il modo in cui il ricorso è stato proposto: l’atto era stato redatto e firmato direttamente dall’interessato, senza l’assistenza e la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte: il ricorso per cassazione è inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa con una procedura semplificata, detta de plano, riservata ai casi in cui l’esito è palese fin dall’inizio. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Riforma dell’Art. 613 c.p.p. e le sue conseguenze
Il fulcro della motivazione risiede nella riforma apportata dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 all’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che qualsiasi ricorso per cassazione, indipendentemente dal tipo di provvedimento impugnato, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
La Corte ha specificato che la natura personale dell’atto di impugnazione non permette deroghe a questa regola. È stato inoltre chiarito un punto fondamentale: l’eventuale autenticazione della firma dell’imputato da parte di un avvocato non sana questo vizio. L’autenticazione, ai sensi dell’art. 39 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., serve unicamente a certificare la provenienza della firma dalla parte privata, ma non sostituisce il requisito tecnico-difensivo della sottoscrizione da parte di un legale cassazionista. La legge richiede, infatti, non solo una firma, ma una firma ‘qualificata’, che attesti la presa in carico della difesa tecnica nel grado più alto della giurisdizione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per gli Imputati
Questa ordinanza conferma in modo netto che l’accesso alla Corte di Cassazione è strettamente vincolato al patrocinio di un avvocato specializzato. Per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione, è imperativo affidarsi a un difensore iscritto all’albo speciale. Tentare di agire personalmente non solo è inutile, ma è anche controproducente: comporta la perdita definitiva della possibilità di far esaminare il proprio caso e l’aggiunta di una condanna economica. La norma mira a garantire un’adeguata qualità tecnica degli atti sottoposti alla Suprema Corte, filtrando le impugnazioni e assicurando che le questioni di legittimità siano presentate in modo professionalmente corretto.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione, altrimenti è inammissibile.
Cosa succede se il ricorso viene comunque presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte. Questo significa che i motivi dell’appello non vengono esaminati nel merito e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
L’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un avvocato può rendere valido il ricorso?
No. L’ordinanza chiarisce che l’autenticazione della firma è irrilevante ai fini dell’ammissibilità. Essa serve solo a confermare che la firma appartiene effettivamente all’imputato, ma non sostituisce il requisito essenziale della sottoscrizione dell’atto da parte di un avvocato cassazionista.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41628 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41628 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato NOME COGNOME. Invero, dopo la riforma apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, ord. n. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885 – 01) e risultando irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, l’eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01).
La causa originaria dell’inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il Giudice di impugnazione e, stante la tipologia di vizio dell’atto introduttivo, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma – giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/2024
Il Presidente