Ricorso per cassazione: Inammissibile se Proposto Personalmente dall’Imputato
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui si può contestare unicamente la violazione di legge e non il merito dei fatti. Per questo motivo, la legge impone requisiti di forma molto stringenti per la sua presentazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso se questo viene presentato personalmente dall’imputato e non da un difensore abilitato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di primo grado, successivamente riformata parzialmente dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, accogliendo una richiesta concorde delle parti, aveva rideterminato la pena inflitta all’imputato. Nonostante l’accordo raggiunto in appello, l’imputato decideva di presentare personalmente un ricorso per cassazione, lamentando una presunta carenza di motivazione da parte dei giudici di secondo grado riguardo al trattamento sanzionatorio applicato.
La Questione Giuridica: Legittimità del ricorso per cassazione personale
Il nodo centrale della questione non riguarda il merito delle lamentele dell’imputato, ma un aspetto puramente procedurale: può un imputato, in un procedimento penale, presentare autonomamente un ricorso davanti alla Suprema Corte? La risposta della Cassazione è stata netta e si basa su una precisa disposizione del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la propria decisione sull’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso davanti alla Suprema Corte deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Di conseguenza, la presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato lo qualifica come “soggetto non legittimato”, ovvero una persona priva del potere di compiere quell’atto processuale. La mancanza di questo requisito fondamentale ha impedito alla Corte di esaminare nel merito le censure sollevate.
Inoltre, i giudici hanno specificato che, data la palese causa di inammissibilità, il ricorso è stato trattato con la procedura semplificata “de plano”, prevista dall’articolo 610, comma 5 bis, del codice di procedura penale. Questa modalità permette una decisione rapida basata sugli atti, senza la necessità di un’udienza formale.
Le Conclusioni
La decisione si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza serve come importante monito sull’importanza del rispetto delle regole procedurali. Il diritto alla difesa tecnica, specialmente nei gradi più alti di giudizio come il ricorso per cassazione, non è solo una garanzia per l’imputato, ma anche un requisito essenziale per la validità stessa dell’atto di impugnazione. Affidarsi a un professionista abilitato non è una scelta, ma un obbligo di legge la cui violazione comporta conseguenze definitive per l’esito del processo.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione in ambito penale?
No, l’ordinanza chiarisce che il ricorso è inammissibile. Deve essere necessariamente sottoscritto da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, come previsto dall’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale.
Cosa accade se un ricorso per cassazione viene presentato da una persona non autorizzata dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina le ragioni del ricorso. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Quale procedura segue la Corte per decidere su un ricorso palesemente inammissibile come questo?
La Corte adotta una procedura semplificata e rapida, definita “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. Questa procedura consente di decidere sulla base dei soli atti scritti, senza la necessità di un’udienza pubblica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38165 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 38165 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2024 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta all’imputato COGNOME NOME come concordemente richiesto dalle parti;
rilevato che il ricorso, con cui si deduce la carenza della motivazione in oridne al trattamento sanzioNOMErio, risulta presentato personalmente dall’ imputato;
considerato, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con
P
procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/7/2024