Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine della procedura penale: il ricorso per cassazione presentato personalmente dal condannato è irrimediabilmente inammissibile. Questa decisione, in linea con un orientamento ormai consolidato, sottolinea l’imprescindibilità della difesa tecnica qualificata nel giudizio di legittimità, specialmente dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, nota come Riforma Orlando. Analizziamo nel dettaglio i contorni della vicenda e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso: un Appello Diretto alla Suprema Corte
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso un’ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia. Invece di avvalersi di un legale, il ricorrente ha deciso di redigere e presentare personalmente l’atto di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, contestando la decisione del giudice di sorveglianza.
La Questione Giuridica sul Ricorso per Cassazione
Il nodo centrale della questione non riguarda il merito della decisione impugnata, ma un aspetto puramente procedurale: può un imputato o un condannato presentare in autonomia un ricorso per cassazione? La risposta della Corte è stata netta e negativa, basandosi sulle precise disposizioni normative che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha fondato la sua decisione di inammissibilità sulla base di una chiara evoluzione normativa. Con l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il legislatore ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, escludendo esplicitamente la facoltà per l’imputato o il condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
Obbligo della Difesa Tecnica Qualificata
La normativa vigente stabilisce, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Questo requisito non è un mero formalismo, ma una garanzia di professionalità e competenza tecnica in un grado di giudizio complesso come quello di legittimità, dove non si discutono i fatti, ma la corretta interpretazione e applicazione delle norme di diritto.
La Corte ha richiamato importanti precedenti giurisprudenziali, tra cui la sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2017), che ha chiarito come sia irrilevante persino l’autenticazione della firma del ricorrente da parte di un legale o la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato. Ciò che conta è che il difensore sia il titolare effettivo dell’atto, assumendosene la piena paternità e responsabilità tecnica.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
In applicazione di questi principi, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Tale declaratoria ha comportato due conseguenze economiche dirette per il ricorrente, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, è stato obbligato a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene applicata quando non emergono elementi che possano escludere una colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, agendo come deterrente contro la presentazione di impugnazioni prive dei requisiti di legge.
Un condannato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione in materia penale deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte non esamina il merito della questione, ma si limita a constatare il difetto formale che ne impedisce la trattazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33913 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33913 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/03/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO EMILIA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato;
Rilevato che NOME COGNOME COGNOME COGNOME proposto ricorso per L1f f cassazione, avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, pronunciata dal 1t jIJ di Sorveglianza di Reggio Emilia;
Rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi, anche del condannato – di proporre COGNOME ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso).
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 01 luglio 2024.