Ricorso per Cassazione Personale: una Scelta Costosa e Inefficace
Presentare un ricorso per cassazione è una fase estremamente tecnica e delicata del processo penale, riservata alla valutazione di legittimità delle decisioni dei giudici di merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda in modo perentorio una regola fondamentale: il ‘fai da te’ non è ammesso. La sentenza in esame dichiara inammissibile il ricorso presentato personalmente dall’imputato, evidenziando le gravi conseguenze procedurali e finanziarie di tale errore. Analizziamo insieme questa decisione e le sue implicazioni.
I fatti del caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Napoli per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990), decideva di impugnare la sentenza direttamente davanti alla Corte di Cassazione. Il problema cruciale, che ha determinato l’esito del procedimento, è che l’atto di ricorso è stato redatto e proposto personalmente dall’imputato, senza l’intervento e la sottoscrizione di un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
La Decisione della Corte: il Ricorso per Cassazione è Inammissibile
La Suprema Corte, senza entrare nel merito delle doglianze del ricorrente, ha dichiarato l’immediata inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su un presupposto formale, considerato dirimente e non superabile: la violazione delle norme che regolano la presentazione del ricorso in Cassazione.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha basato la sua decisione sull’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’), ha soppresso l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,». Questa modifica ha eliminato la possibilità per l’imputato di presentare autonomamente il ricorso. Oggi, la legge impone in modo tassativo, a pena di inammissibilità, che l’atto sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La ratio della norma è chiara: garantire un elevato livello di tecnicismo e professionalità in un giudizio, come quello di legittimità, che verte su complesse questioni di diritto e non su una nuova valutazione dei fatti. Di conseguenza, il ricorso presentato personalmente dall’imputato è stato ritenuto privo di un requisito essenziale.
L’inammissibilità ha comportato due conseguenze economiche significative per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: Come avviene di regola in caso di soccombenza.
2. Pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende: La Corte ha inflitto una sanzione pecuniaria di 4.000 euro. Questa sanzione, prevista dall’art. 616 c.p.p., viene applicata quando l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente, come in questo caso, dove l’errore procedurale era evidente e non scusabile.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non ammette improvvisazione. La modifica legislativa del 2017 ha reso il patrocinio di un avvocato cassazionista un requisito non solo opportuno, ma giuridicamente indispensabile. Chiunque intenda accedere al terzo grado di giudizio deve necessariamente affidarsi a un professionista qualificato, pena la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna a sanzioni economiche anche molto pesanti. La decisione serve da monito: le regole procedurali, specialmente davanti alla Suprema Corte, sono rigorose e la loro violazione preclude ogni possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito.
È possibile presentare un ricorso per cassazione personalmente senza un avvocato?
No. A seguito della riforma legislativa del 2017, la legge richiede tassativamente che il ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se l’inammissibilità è dovuta a sua colpa, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in 4.000 euro.
Perché la riforma del 2017 è così importante per il ricorso per cassazione?
Perché ha eliminato la possibilità per la parte di presentare personalmente il ricorso, rendendo obbligatorio il ministero di un difensore specializzato. Questo garantisce che l’atto di impugnazione sia tecnicamente adeguato al complesso giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30474 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30474 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME POMPEI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza della d’appello di Napoli che lo ha condanNOME per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/1990.
L’esponente deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio.
Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo dirimente, che l’impugnazio proposta personalmente dall’imputato, senza ministero del difensore, in data succe agosto 2017, data in cui è entrata in vigore la L. 23 giugno 2017, n.103 che ha l’art.613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «Salvo che la parte non vi personalmente,». Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassaz sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale cassazione.
Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzion del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricor proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammi segue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissib ricorso, nella misura di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024
I Con igliere estensore