Ricorso per cassazione: Inammissibile se presentato personalmente dal condannato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere presentato personalmente dall’imputato o dal condannato, ma deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue motivazioni e le conseguenze pratiche.
I fatti del caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Invece di affidarsi a un legale, il ricorrente ha deciso di redigere e depositare personalmente l’atto di impugnazione presso la Corte di Cassazione. Questa scelta procedurale si è rivelata decisiva per l’esito della vicenda.
Il ricorso per cassazione e la decisione della Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, investita della questione, non è entrata nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente. L’attenzione dei giudici si è infatti concentrata su un aspetto preliminare e puramente procedurale: la modalità di proposizione del ricorso.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ovvero senza la necessità di celebrare un’udienza, applicando una regola consolidata del nostro ordinamento processuale. La decisione ha comportato non solo il rigetto dell’impugnazione, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte è netta e si basa su precise disposizioni normative. Gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale escludono espressamente la facoltà dell’imputato, e di conseguenza del condannato, di proporre personalmente un ricorso per cassazione.
La legge stabilisce che tale atto, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Questa regola, come ricordato dalla stessa Corte citando una precedente sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2018), garantisce la tecnicità e la specificità dell’atto di impugnazione, che può vertere unicamente su motivi di legittimità (cioè violazioni di legge) e non su una rivalutazione dei fatti.
La Suprema Corte ha sottolineato che la mancanza della sottoscrizione del difensore specializzato costituisce un vizio insanabile che porta a una declaratoria di inammissibilità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento della sanzione pecuniaria, in quanto, secondo i giudici, non è più possibile escludere profili di colpa nella sua condotta processuale.
Conclusioni e implicazioni pratiche
Questa ordinanza conferma un principio cardine per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione in materia penale. La difesa tecnica da parte di un avvocato cassazionista non è una mera facoltà, ma un requisito di ammissibilità imprescindibile. Presentare un ricorso personalmente, anche se ben argomentato nel merito, si traduce inevitabilmente in una declaratoria di inammissibilità e in ulteriori conseguenze economiche negative per il ricorrente.
La decisione serve da monito: la complessità del giudizio di legittimità richiede una competenza tecnica specifica che solo un professionista abilitato può fornire, garantendo che l’atto di impugnazione rispetti tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge.
Può un condannato presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, la legge esclude espressamente questa facoltà. Il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione non è firmato da un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina le questioni sollevate nel merito e l’impugnazione viene respinta per un vizio procedurale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, nel caso specifico pari a tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1339 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1339 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 09/01/1983
avverso l’ordinanza del 23/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO
che il ricorso per cassazione, avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, è stato personalmente dal condannato NOME COGNOME
CONSIDERATO
che, ai sensi degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell’ quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione av qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottos a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cass U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010);
RITENUTO
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamen delle spese processuali e della somma determinata in euro tremila da corrispondere in della cassa delle ammende, non potendosi più escludere profili di colpa;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente