Ricorso per cassazione: Inammissibile se Proposto Personalmente dall’Imputato
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui si può contestare la violazione della legge da parte dei giudici di merito. Tuttavia, l’accesso a questa giurisdizione superiore è regolato da norme procedurali molto rigide, la cui violazione può portare a una declaratoria di inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’imputato non può presentare personalmente il ricorso, ma deve necessariamente avvalersi di un difensore abilitato.
I Fatti di Causa
Il caso in esame ha origine da una vicenda di tentato furto. Un individuo veniva condannato in primo grado dal Tribunale. La sentenza veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato alla decisione, l’imputato decideva di presentare personalmente un ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado, cercando di ottenere l’annullamento della sua condanna.
Il Ricorso per Cassazione e i Requisiti di Ammissibilità
La questione centrale affrontata dalla Suprema Corte non riguarda il merito della vicenda (ovvero se l’imputato fosse colpevole o meno), ma un aspetto puramente procedurale. Il ricorso per cassazione è stato infatti dichiarato inammissibile per una ragione dirimente: è stato proposto personalmente dall’imputato.
La Corte ha ricordato che, a seguito della modifica apportata all’articolo 613 del codice di procedura penale dalla legge n. 103 del 2017, qualsiasi tipo di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa norma è stata introdotta per garantire un’elevata qualità tecnica degli atti sottoposti alla Corte, che è giudice di legittimità e non di merito.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state chiare e lineari. La legge impone un requisito formale non derogabile. Il fatto che l’imputato abbia agito personalmente, senza l’assistenza e la firma di un avvocato cassazionista, costituisce una violazione insanabile della procedura. La norma non lascia spazio a interpretazioni: la sottoscrizione del difensore specializzato è una condizione essenziale per la validità stessa del ricorso. Di conseguenza, i giudici non hanno potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità dell’atto, senza entrare nel vivo delle doglianze sollevate dal ricorrente.
Conclusioni
La decisione riafferma con forza un principio cardine della procedura penale di legittimità. Chi intende presentare un ricorso per cassazione deve obbligatoriamente affidarsi a un legale iscritto all’apposito albo. L’inosservanza di questa regola comporta conseguenze gravi: non solo il ricorso viene respinto senza essere esaminato nel merito, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, nel caso di specie di quattromila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di rispettare scrupolosamente le regole procedurali, la cui violazione può precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. A seguito della modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, pena l’inammissibilità.
Cosa accade se il ricorso per cassazione non è firmato da un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non entra nel merito della questione e non valuta i motivi di ricorso, ma si limita a constatare il difetto formale e a rigettare l’atto.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30109 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30109 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
[dito avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre personalmente avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza d condanna del locale Tribunale, per il reato di tentato furto (in Moncalieri 21/03/2022).
Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stat proposto personalmente dall’imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pen di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassa (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Prelenté