Ricorso per Cassazione: Perché è Inammissibile se Proposto Personalmente
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti formali del ricorso per cassazione, specialmente quando questo viene proposto avverso una sentenza di patteggiamento. La decisione sottolinea due principi procedurali fondamentali: la necessità della difesa tecnica e la specificità dei motivi di ricorso. Comprendere queste regole è essenziale per chiunque si approcci al complesso mondo del diritto processuale penale.
Il Contesto: Un Patteggiamento e il Ricorso Personale
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Torino. Due imputati, accusati di furto aggravato e pluriaggravato, avevano concordato la pena con il pubblico ministero. Successivamente, gli stessi imputati hanno deciso di impugnare tale sentenza, proponendo personalmente un ricorso per cassazione. Tuttavia, nel loro atto, si sono limitati a riservare al proprio difensore la successiva presentazione dei motivi, senza articolarne alcuno.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso per cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili ‘de plano’, ovvero senza la necessità di un’udienza formale. Questa decisione, presa con procedura semplificata, si basa sulla manifesta infondatezza e sulla carenza dei presupposti procedurali richiesti dalla legge per questo tipo di impugnazione. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 4.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: I Due Vizi del Ricorso per Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri procedurali ben consolidati nella giurisprudenza.
La Proposizione Personale del Ricorso
Il primo motivo di inammissibilità riguarda il fatto che il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dagli imputati. La giurisprudenza di legittimità, richiamata nell’ordinanza (Cass. n. 11126/2021), è costante nell’affermare che l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento in Cassazione deve essere obbligatoriamente presentata da un difensore iscritto all’albo speciale. La ragione risiede nella natura tecnica del giudizio di cassazione, che verte su questioni di pura legittimità e richiede competenze legali specifiche che l’imputato, di norma, non possiede. La proposizione personale, in questo contesto, costituisce un vizio insanabile che porta direttamente all’inammissibilità.
La Carenza dei Motivi
Il secondo, e altrettanto grave, vizio è la totale assenza dei motivi di ricorso. Gli imputati si erano limitati a una generica riserva di presentazione futura da parte del difensore. La legge e la giurisprudenza (in questo caso Cass. n. 50101/2013) richiedono che il ricorso contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica, chiara ed esplicita delle ragioni di diritto che si intendono far valere. Un atto privo di motivi è un atto nullo, inidoneo a introdurre validamente il giudizio di impugnazione. La semplice riserva di presentarli in un secondo momento non è sufficiente a sanare questa mancanza originaria.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
Questa ordinanza ribadisce l’importanza del rispetto delle forme procedurali nel processo penale. La decisione ha implicazioni pratiche significative: chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento deve necessariamente affidarsi a un difensore specializzato, il quale dovrà redigere un atto completo e specifico sin dall’inizio. Qualsiasi tentativo di agire personalmente o di presentare un ricorso generico è destinato al fallimento e comporta, oltre alla conferma della sentenza impugnata, anche l’onere di ulteriori spese e sanzioni. La pronuncia serve da monito sulla serietà e tecnicità del giudizio di cassazione, un ambito dove l’improvvisazione non è ammessa.
È possibile per un imputato proporre personalmente un ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, la sentenza stabilisce che il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è inammissibile se proposto personalmente dall’imputato, in quanto deve essere presentato da un difensore abilitato.
Quali sono i requisiti minimi per la validità di un ricorso in Cassazione?
Il ricorso deve contenere l’indicazione specifica dei motivi, ovvero le ragioni di diritto per cui si contesta la sentenza. Un ricorso che ne è carente viene dichiarato inammissibile.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22579 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 22579 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 26/01/2024, il Tribunale di Torino ha applicato a NOME e a NOME la pena concordata tra le parti in relazione a varie imputazioni di furto aggravato e pluriaggravato;
Avverso l’indicata sentenza hanno proposto personalmente ricorso per cassazione gli imputati riservando al difensore la presentazione dei motivi.
I ricorsi avverso la sentenza indicata sono inammissibili, perché proposti personalmente dagli imputati (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01) e perché carenti dell’indicazione dei motivi (Sez. 6, n. 50101 del 24/10/2013, Rv. 258785 – 01).
L’inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/04/2024.