Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
L’ordinanza in esame affronta un tema cruciale della procedura penale: la validità di un ricorso per cassazione presentato personalmente dalla parte. Con una decisione netta, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale introdotto dalla Riforma Orlando (Legge n. 103/2017), chiarendo definitivamente le modalità di accesso al giudizio di legittimità. Questo provvedimento serve da monito sull’importanza del patrocinio di un difensore specializzato in questa delicata fase processuale.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato proponeva personalmente ricorso avverso un decreto emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Genova. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso stesso erano successivi alla data del 3 agosto 2017, momento in cui è entrata in vigore la Legge n. 103 del 2017, che ha modificato in modo significativo le regole per la proposizione del ricorso davanti alla Suprema Corte.
La Questione Giuridica: Il Ricorso per Cassazione e la Riforma
Il fulcro della questione risiede nelle modifiche apportate agli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale. Prima della riforma, l’imputato o il condannato avevano la facoltà di presentare personalmente il ricorso. La Legge n. 103/2017 ha eliminato questa possibilità, stabilendo che l’atto di impugnazione debba essere, in ogni caso e a pena di inammissibilità, sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa modifica mira a garantire un più elevato livello di tecnicismo e professionalità nel giudizio di legittimità, che verte su questioni di diritto e non sul riesame dei fatti.
L’irrilevanza di firme accessorie
La Corte precisa un ulteriore aspetto: è irrilevante che la firma del ricorrente sia autenticata da un legale o che il difensore apponga la propria firma “per accettazione” del mandato. Tali formalità non sanano il vizio originario, poiché non conferiscono al difensore la titolarità dell’atto, che rimane un atto personale della parte e, come tale, non conforme al modello legale previsto dalla normativa vigente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione sull’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, introdotto proprio dalla Legge n. 103/2017. I giudici hanno richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, incluse le Sezioni Unite (sentenza n. 8914/2018), che hanno confermato in modo inequivocabile la necessità del patrocinio di un avvocato cassazionista per la validità del ricorso.
La natura personale dell’atto di impugnazione non può essere superata da accorgimenti formali. La sottoscrizione del difensore specializzato non è un mero requisito formale, ma una condizione sostanziale che attesta la provenienza tecnica dell’atto e la sua conformità ai canoni del giudizio di legittimità. Di conseguenza, l’inosservanza di tale regola procedurale comporta inevitabilmente la declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto di non poter escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso, in linea con i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000).
Le implicazioni pratiche di questa decisione sono chiare: chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione in materia penale deve necessariamente affidarsi a un avvocato iscritto all’albo speciale. Tentare di agire personalmente non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative, con la condanna al pagamento di spese e sanzioni. La sentenza riafferma la centralità della difesa tecnica qualificata come garanzia di un corretto svolgimento del processo.
Un condannato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, a seguito della Legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro.
La firma di un avvocato “per accettazione” sul ricorso presentato personalmente dal condannato rende l’atto valido?
No, la Corte ha chiarito che né l’autenticazione della firma del ricorrente né la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato sono sufficienti a sanare il vizio, poiché non attribuiscono al difensore la titolarità dell’atto di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15012 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15012 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 07/08/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
NOME–avvi§o
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME !NOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avverso il decreto di inammissibilità indicato in epigrafe, pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Genova. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi, anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscrit nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione de difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso). Il deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma del !’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.