Ricorso per Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione deve essere presentato da un avvocato specializzato, pena l’inammissibilità. La vicenda analizzata offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto di questa regola formale, trasformando un tentativo di difesa in una condanna ulteriore al pagamento di spese e sanzioni.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna per due reati in materia di stupefacenti, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare con il rito del giudizio abbreviato. La sentenza era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha deciso di presentare personalmente un ricorso per cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
Il Ricorso per Cassazione e le Regole Formali
L’errore commesso dal ricorrente è stato di natura puramente procedurale, ma con effetti decisivi. La normativa vigente, in particolare l’articolo 613 del codice di procedura penale (come modificato dalla Legge n. 103 del 2017), stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso davanti alla Suprema Corte deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. Questa disposizione mira a garantire un’elevata qualità tecnica delle impugnazioni presentate alla Corte, la quale è chiamata a giudicare solo su questioni di legittimità (cioè sulla corretta applicazione della legge) e non sul merito dei fatti. La presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato costituisce una violazione diretta di questa norma imperativa.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha fondato la sua decisione su un’unica, assorbente ragione: la violazione del citato art. 613 c.p.p. I giudici hanno sottolineato che, a seguito delle modifiche legislative introdotte nel 2017, la facoltà per l’imputato di presentare personalmente l’atto di impugnazione è venuta meno per il giudizio di cassazione. La sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista non è una mera formalità, ma un requisito di ammissibilità essenziale. La Corte ha inoltre richiamato un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914/2018), che ha definitivamente chiarito questo punto, eliminando ogni possibile dubbio interpretativo. La natura personale della presentazione ha quindi impedito ai giudici di entrare nel merito delle doglianze sollevate, portando a una declaratoria di inammissibilità dell’intero ricorso.
Le Conclusioni
La decisione si conclude con due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il giudizio di cassazione è un grado di giudizio altamente tecnico e le regole procedurali che lo governano sono estremamente rigorose. Affidarsi a un difensore specializzato non è una scelta, ma un obbligo di legge la cui inosservanza preclude ogni possibilità di esame del ricorso, con ulteriori aggravi economici per l’interessato.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, la Corte ha stabilito che il ricorso per cassazione è inammissibile se presentato personalmente. Deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Qual è la conseguenza della presentazione di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in quattromila euro.
Quale norma specifica regola la presentazione del ricorso per cassazione?
La norma di riferimento è l’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone l’assistenza obbligatoria di un difensore specializzato per questo tipo di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8426 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8426 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avyZo alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari c:he ha confermato la pronuncia di condanna, resa all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del locale Tribunale per due delitti di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che il ricorso è inammissibile per l’assorbente -agione di essere stato presentato personalmente in violazione di quanto stabilito dall’art. 613 cod. proc. pen. Invero, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 -01).
Rilevato, pertanto, che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente