Ricorso per cassazione: Inammissibile se Firmato Personalmente dall’Imputato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato, altrimenti è irrimediabilmente inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza del patrocinio qualificato nel grado più alto della giustizia italiana, un requisito non derogabile neanche dalla volontà personale dell’imputato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una vicenda giudiziaria che vedeva un imputato condannato per reati di truffa dal Tribunale di Roma. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso un’aggravante e ridotto la pena inflitta. Nonostante la decisione parzialmente favorevole, l’imputato decideva di contestare ulteriormente la sentenza, proponendo personalmente ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.
Il Ricorso per Cassazione e il Vizio Formale
L’imputato, agendo in prima persona, ha presentato l’atto di impugnazione lamentando una violazione di legge. Tuttavia, il suo ricorso presentava un vizio formale insuperabile che ha precluso alla Corte qualsiasi valutazione sul merito della questione. La problematica non riguardava le ragioni della contestazione, ma la modalità con cui l’appello era stato presentato.
Le Motivazioni della Cassazione: la Necessità della Firma del Difensore
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e basata su una precisa norma procedurale. I giudici hanno richiamato l’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’).
Questa disposizione stabilisce chiaramente che l’atto di ricorso per cassazione, insieme ai motivi, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Si tratta di un requisito di ‘patrocinio speciale’, che mira a garantire un’elevata qualità tecnica degli atti sottoposti al vaglio della Suprema Corte, la quale è chiamata a decidere su questioni di diritto e non a riesaminare i fatti.
Nel caso specifico, essendo stato il ricorso presentato e sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un avvocato cassazionista, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità. La norma non ammette eccezioni: l’assistenza di un legale specializzato è una condizione essenziale per accedere al giudizio di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento serve come un importante monito: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di Cassazione, le regole procedurali hanno un’importanza cruciale. La scelta di agire personalmente, scavalcando la figura del difensore specializzato, comporta conseguenze drastiche, come la chiusura definitiva del processo senza che le proprie ragioni vengano ascoltate.
Questa ordinanza conferma che il diritto alla difesa tecnica qualificata è un pilastro del nostro sistema giudiziario, pensato per assicurare che ogni questione legale sia presentata nel modo più corretto ed efficace possibile, specialmente di fronte alla giurisdizione suprema. Pertanto, chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione deve inderogabilmente affidarsi a un avvocato iscritto all’apposito albo speciale, pena l’impossibilità di far valere le proprie istanze.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, la legge richiede tassativamente che l’atto sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Cassazione.
Qual è la conseguenza se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte non entra nel merito della questione e non valuta i motivi dell’impugnazione, rendendo così definitiva la sentenza precedente.
Quale norma specifica impone l’obbligo della firma di un avvocato cassazionista?
L’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce questo requisito a pena di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27169 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 27169 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME NOME nato a Napoli il 07/08/1975 avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma in data 25/10/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 25/10/2024, la Corte d’appello di Roma riformando la sentenza del Tribunale di Roma in data 05/10/2023, esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p.p relazione al delitto di cui al capo 2), ha ridotto la pena inflitta NOME NOME per truffa a lui contestati.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo violazione dell’art. 129 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile.
A seguito dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, ai sensi dell’art. 613 proc. pen., l’atto di ricorso dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensor nell’albo speciale della Cassazione.
Nel caso di specie, essendo stato il ricorso presentato personalmente dall’imputato, dichiarata l’inammissibilità del medesimo.
La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’articolo 616 cod. proc pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa,
anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 23/04/2025
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