Ricorso per cassazione: perché la firma dell’avvocato è indispensabile
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, uno strumento cruciale per garantire la corretta applicazione della legge. Tuttavia, l’accesso a questa giurisdizione è subordinato al rispetto di rigidi requisiti formali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce una regola fondamentale, spesso sottovalutata: la necessità che l’atto sia sottoscritto da un difensore specializzato. Analizziamo insieme questa pronuncia per capire le ragioni e le conseguenze di tale requisito.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un imputato che, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, ha deciso di presentare personalmente un ricorso per cassazione. L’imputato, agendo in prima persona senza l’assistenza di un legale abilitato, ha redatto e depositato l’atto di impugnazione, contestando la sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte: un Ricorso per Cassazione Inammissibile
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, chiamata a valutare l’ammissibilità del gravame, ha emesso una decisione netta e perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle doglianze sollevate dall’imputato, ma si è fermata a un vaglio preliminare di natura procedurale, riscontrando un vizio insanabile nella presentazione dell’atto.
Le Motivazioni: La Riforma dell’Art. 613 c.p.p.
La motivazione della decisione risiede interamente nell’interpretazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla cosiddetta “Riforma Orlando” (legge n. 103 del 23 giugno 2017).
Prima di questa riforma, era consentito all’imputato presentare personalmente il ricorso per cassazione. Tuttavia, la nuova normativa, in vigore dal 3 agosto 2017, ha cambiato radicalmente le regole del gioco. Il legislatore ha stabilito che, a pena di inammissibilità, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Inoltre, tale difensore deve essere munito di uno specifico mandato difensivo, rilasciato dopo la pronuncia del provvedimento da impugnare. La Corte ha quindi sottolineato che la possibilità per l’imputato di provvedere personalmente è stata espressamente esclusa dalla legge. La presentazione del ricorso da parte dell’imputato stesso costituisce una violazione di una norma procedurale fondamentale, che comporta inevitabilmente la sanzione dell’inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza funge da importante promemoria sulle formalità necessarie per accedere al giudizio di legittimità. Le conclusioni che possiamo trarre sono chiare e dirette:
1. Obbligo del Difensore Specializzato: Qualsiasi ricorso per cassazione in materia penale deve essere redatto e sottoscritto da un avvocato cassazionista.
2. Nessuna Autodifesa: L’imputato non ha più la facoltà di presentare personalmente il ricorso, indipendentemente dalla sua conoscenza del diritto.
3. Conseguenza Fatale: La mancanza della firma del legale qualificato non è un mero vizio formale sanabile, ma una causa di inammissibilità che preclude l’esame del merito del ricorso, rendendo definitiva la sentenza impugnata.
In sintesi, affidarsi a un professionista abilitato non è una scelta, ma un requisito imprescindibile imposto dalla legge per garantire la tecnicità e la serietà del filtro di accesso alla Suprema Corte.
Un imputato può presentare personalmente il ricorso per cassazione in materia penale?
No, a seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, la facoltà per l’imputato di presentare personalmente il ricorso è stata esclusa. L’atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato direttamente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esaminerà le ragioni e i motivi del ricorso, e la sentenza impugnata diventerà definitiva.
Qual è la norma di riferimento che impone la firma dell’avvocato cassazionista?
La norma è l’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, nel testo in vigore dal 3 agosto 2017. Questa disposizione stabilisce che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore abilitato, a pena di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18358 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 18358 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (cui CODICE_FISCALE) nato a null (TUNISIA) il 03/12/1988
avverso la sentenza del 15/07/2024 della Corte d’appello di Venezia Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia;
Considerato che il ricorso è presentato personalmente dall’imputato;
Considerato che la regola di cui all’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 cit., in vigore dal 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della I. 23 giugno 2017 n. 103, ha escluso la previgente possibilità dell’imputato di provvedere personalmente e «l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che
il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 5/03/2025