Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11055 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11055 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASANDRINO il 18/08/1975
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 13 giugno 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli Nord del 20 dicembre 2018, ha rideterminato la pena inflitta ad NOME NOME nella misura di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa in ordine al reato di cui all’art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputato, deducendo, con un unico motivo, erronea valutazione delle prove, travisamento dei fatti, violazione di legge, errore in procedendo, errore in giudicando e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato.
E’ ben noto, infatti, che ai sensi dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
E’ stato più volte affermato che il ricorso per cassazione avverso un qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla I. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le alt Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv. 273765-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024
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