Ricorso per cassazione: Inammissibile se Proposto Personalmente dall’Imputato
Un’ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere presentato personalmente dall’imputato, ma deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Questa regola, rafforzata dalla riforma del 2017, mira a garantire l’elevato livello tecnico richiesto per questo grado di giudizio, pena la declaratoria di inammissibilità e conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un imputato che, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari, ha deciso di presentare ricorso direttamente alla Corte di Cassazione. L’atto di ricorso, tuttavia, è stato redatto e proposto personalmente dall’interessato, senza l’assistenza e la firma di un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. Questa scelta procedurale si è rivelata fatale per le sorti dell’impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso e, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. La decisione è stata presa de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza formale, data l’evidente e insanabile carenza di un requisito formale essenziale.
Le Motivazioni della Decisione sul ricorso per cassazione
La motivazione della Corte si fonda su una regola chiara e invalicabile introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che ha modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale. Secondo tale norma, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi presentati in Cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, esclusivamente da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La Corte ha richiamato anche un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2017), la quale ha confermato con fermezza che questa regola si applica a qualsiasi tipo di provvedimento impugnato. La ratio di questa disposizione risiede nella peculiare natura del giudizio di legittimità: non si tratta di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione delle norme di diritto e di procedura. Tale controllo richiede una competenza tecnica e una specializzazione che solo un avvocato cassazionista può garantire.
La presentazione personale del ricorso costituisce, quindi, un vizio procedurale che porta all’inammissibilità dell’atto, come previsto dall’art. 591, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale. La Corte ha inoltre specificato che, data la chiarezza del vizio, si può procedere con una declaratoria di inammissibilità senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza funge da monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La normativa vigente non lascia spazio a interpretazioni: l’assistenza di un difensore specializzato non è una facoltà, ma un obbligo imprescindibile. Chi tenta di agire personalmente non solo vedrà il proprio ricorso respinto in via preliminare, ma andrà anche incontro a sanzioni economiche significative. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti qualificati per navigare le complessità del sistema giudiziario, specialmente nell’ultimo e più tecnico grado di giudizio, evitando così di compromettere le proprie ragioni per un mero errore di procedura.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Qual è la base normativa che impone la firma di un avvocato specializzato per il ricorso per cassazione?
La norma di riferimento è l’art. 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, che rende obbligatoria la sottoscrizione da parte di un difensore abilitato.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che nel caso specifico ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4062 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4062 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 19/09/1995
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato;
considerato che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 1 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi d essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Cassazione;
considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nel speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell’elevato livel complessità tecnica del giudizio di legittimità;
considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibi riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall’art. 610, comma 5 bis, dello stesso codic che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., defin nei termini di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 28/10/2024.