Ricorso per Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Obbligatoria?
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in materia processuale penale: il ricorso per cassazione presentato personalmente dall’imputato o dal condannato è inammissibile. Questa decisione, sebbene possa apparire puramente tecnica, sottolinea l’importanza del patrocinio legale qualificato nell’ultimo grado di giudizio. Analizziamo insieme il caso per comprendere le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche di questa regola.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. Un soggetto, condannato, decideva di impugnare tale provvedimento proponendo un ricorso per cassazione. Tuttavia, invece di affidarsi a un difensore iscritto all’apposito albo speciale, redigeva e presentava l’atto personalmente. Questo dettaglio procedurale, apparentemente secondario, si è rivelato decisivo per l’esito del giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, senza neanche entrare nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Questa espressione latina indica che la decisione è stata presa in via preliminare e semplificata, data l’evidenza del vizio procedurale. La Corte ha semplicemente applicato una norma specifica che regola l’accesso al giudizio di legittimità, confermando un orientamento ormai consolidato.
Le Motivazioni: La Riforma della Legge n.103/2017
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione della normativa introdotta con la legge n. 103 del 2017, nota come ‘Riforma Orlando’. Questa legge ha modificato in modo significativo gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, eliminando la facoltà per l’imputato (e quindi anche per il condannato) di proporre personalmente il ricorso per cassazione. La nuova disciplina prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La ratio di questa norma è quella di garantire un ‘filtro’ tecnico-giuridico, assicurando che i ricorsi presentati alla Corte Suprema siano fondati su questioni di diritto pertinenti e ben formulate. Si vuole così evitare un sovraccarico della Corte con impugnazioni dilatorie o prive dei requisiti tecnici necessari per il giudizio di legittimità. La stessa ordinanza richiama una pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza ‘Aiello’ del 2017) che ha consolidato questo principio, rendendolo un pilastro della procedura penale.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso inammissibile è condannata a due tipi di pagamenti:
1. Le spese processuali: i costi relativi al procedimento dinanzi alla Corte.
2. Una sanzione pecuniaria: una somma da versare alla Cassa delle ammende, che viene determinata dal giudice. Nel caso di specie, è stata fissata in 3.000 euro.
Questa sanzione viene irrogata quando si ravvisa una ‘colpa’ nella proposizione del ricorso, colpa che, in casi come questo, è considerata implicita, data la chiarezza della norma violata. La decisione serve quindi da monito: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico che richiede obbligatoriamente l’assistenza di un legale specializzato, e il tentativo di ‘fare da sé’ non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche.
È possibile per un condannato presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, a seguito della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se il ricorso per cassazione viene presentato personalmente dall’interessato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile ‘de plano’, ovvero con una procedura semplificata e senza che la Corte esamini il merito delle questioni sollevate.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per questo motivo?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5618 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5618 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME COGNOME nato a POLICORO il 11/04/1982
avverso l’ordinanza del 12/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avv so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso in esame – avverso la ordinanza emessa dal Tribunale Sorveglianza di Milano in data 12 settembre 2024 – è stato proposto e redatto personalmente dall’interessato.
Come è noto il legislatore con la legge n.103 del 2017 ha escluso la facoltà d imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere – in ogni caso – sottoscritto, a p di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cass (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v. Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 dicembre 2024
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