Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui si può contestare un provvedimento solo per vizi di legittimità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale, introdotto con la riforma del 2017: l’imputato o il condannato non può più presentare personalmente questo tipo di ricorso. La sottoscrizione da parte di un difensore specializzato non è una mera formalità, ma un requisito di ammissibilità la cui mancanza comporta conseguenze severe.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Presentato Personalmente
Un soggetto, condannato, ha impugnato un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari presentando personalmente il ricorso presso la Corte di Cassazione. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso stesso erano successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della Legge n. 103/2017, nota anche come ‘Riforma Orlando’.
La Decisione della Corte sul Ricorso per Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sull’applicazione diretta delle nuove norme procedurali che regolano la presentazione del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso per Cassazione è Stato Respinto
Le motivazioni della Corte sono chiare e si basano su un’interpretazione consolidata della normativa vigente.
La Riforma della Legge n. 103/2017
Il punto centrale della decisione è l’impatto della Legge n. 103 del 2017. Questa normativa ha modificato in modo significativo gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale. Prima di questa riforma, l’imputato aveva la facoltà di presentare personalmente il ricorso. La legge del 2017 ha eliminato questa possibilità, stabilendo che il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Questa modifica mira a garantire un più elevato livello di tecnicismo e professionalità nella redazione di atti destinati al giudice di legittimità.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La Corte ha applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla stessa legge n. 103/2017, che prevede la dichiarazione di inammissibilità per i ricorsi non conformi. L’inammissibilità non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha inflitto una sanzione pecuniaria, ritenendo che nel caso di specie non potessero escludersi profili di colpa nella proposizione di un ricorso privo di un requisito essenziale.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico e funge da monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Dopo la riforma del 2017, l’assistenza di un avvocato cassazionista non è più una scelta, ma un obbligo imprescindibile. La presentazione di un ricorso ‘fai-da-te’ non solo è destinata al fallimento, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche. È quindi essenziale affidarsi sempre a un legale specializzato per tutelare i propri diritti nel grado più alto della giurisdizione penale.
Un condannato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. A seguito della Legge n. 103 del 2017, è stata esclusa la facoltà per l’imputato o il condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione. L’atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Quale legge ha modificato le regole per la presentazione del ricorso per cassazione?
La Legge n. 103 del 2017 ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, introducendo l’obbligo della sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato cassazionista.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dal condannato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16277 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16277 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
rdato avviso a NOME ;i
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
NOME COGNOME ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari il 29/09/2023.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo Rv. 281475).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge i. 103 del 2017. Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente