Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato. La decisione, che dichiara inammissibile l’impugnazione presentata personalmente dall’imputato, offre uno spunto per analizzare le rigide formalità previste dalla legge a seguito della riforma del 2017.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna, confermata in appello, per un reato previsto dalla legislazione sugli stupefacenti. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione dei giudici di merito, ha deciso di presentare personalmente un ricorso per cassazione, sperando di ottenere un annullamento della sentenza. Tuttavia, questo atto di iniziativa personale si è scontrato con una barriera procedurale insormontabile.
La Decisione della Corte e il Ruolo del Ricorso per Cassazione
La Suprema Corte, senza entrare nel merito delle doglianze sollevate, ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. La decisione non si basa su una valutazione dei motivi di ricorso, ma su un vizio formale preliminare e non sanabile: la mancanza della sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
I giudici hanno agito applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente una declaratoria di inammissibilità senza le formalità dell’udienza pubblica quando le cause sono evidenti, come in questo caso.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nell’impatto della legge n. 103 del 23 giugno 2017 (nota come “riforma Orlando”). Questa legge, in vigore dal 3 agosto 2017, ha modificato in modo sostanziale gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale. La nuova formulazione prevede espressamente che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo speciale.
La Corte ha sottolineato che, essendo il ricorso stato presentato in data successiva all’entrata in vigore della riforma, la norma era pienamente applicabile. La legge non lascia spazio a interpretazioni: la parte privata non ha più la facoltà di presentare personalmente l’atto di impugnazione davanti alla Cassazione. Questa scelta legislativa mira a garantire un’elevata qualità tecnica e professionale dei ricorsi, data la funzione della Suprema Corte di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, quantificata in quattromila euro.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame è un monito chiaro sull’importanza delle regole procedurali. Chiunque intenda contestare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione deve necessariamente avvalersi di un avvocato cassazionista. Il “fai da te” processuale, in questa fase del giudizio, non è ammesso e conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni. Questa regola assicura che il filtro di accesso alla giurisdizione di legittimità sia rigoroso e che i ricorsi siano tecnicamente fondati, evitando di appesantire la Corte con impugnazioni prive dei requisiti minimi di legge.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, a seguito della riforma introdotta con la legge n. 103/2017, l’imputato non può più presentare personalmente il ricorso per cassazione. L’atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza entrare nel merito?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per una causa formale che precede l’esame del merito: la sottoscrizione personale da parte dell’imputato invece che da parte di un avvocato cassazionista, come richiesto dalla legge vigente al momento della presentazione del ricorso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la sanzione è stata fissata in 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38023 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38023 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
date-awise -alle -Par -t -it udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna in ordine al previsto dall’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiarar senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto da 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Il ricorso stesso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall’imp data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricors cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma deb essere sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cas
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorr al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
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