Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33879 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33879 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONDRAGONE il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 10/01/2022 del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di AVELLINO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato;
Rilevato che NOME COGNOME, il 14/01/2022, ha personalmente proposto – presso la Matricola del carcere – atto di impugnazione (qualificato quale ricorso per cassazione dal Tribunale di sorveglianza di Napoli e, quindi, trasmesso a questa Corte), avverso il decreto pronunciato dal Magistrato di Sorveglianza di Avellino in data 10/01/2022, mediante il quale era stata dichiarata inammissibile inaudita altera parte, dunque ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. – l’istanza-reclamo ex art. 35 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354 di COGNOME);
Rilevato che, in data 20/11/2023, il difensore AVV_NOTAIO ha redatto una memoria difensiva, in vista dell’udienza del 27/11/2023) iNt i nhill GLYPH ifAvvaul pjackvr i crt, GLYPH , r’r Po Qufato’ n Lf9 GLYPHj rlp J CchlinZiwie
Rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi, anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speci della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “p accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso);
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella tremila euro in favore della Cassa delle ammende. determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 01 luglio 2024.