Ricorso per Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Presentare un ricorso per cassazione è una fase estremamente tecnica del processo penale, riservata ai soli vizi di legittimità. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale, spesso sottovalutato: l’impossibilità per l’imputato di presentare personalmente l’atto. L’assistenza di un difensore abilitato non è una scelta, ma un requisito di ammissibilità la cui mancanza porta a conseguenze severe, come vedremo analizzando questo caso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dalla decisione di un imputato di impugnare personalmente una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’individuo, senza avvalersi di un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione, ha redatto e proposto l’atto di ricorso, cercando di far valere le proprie ragioni direttamente davanti alla Suprema Corte.
Questo atto introduttivo, tuttavia, presentava un vizio formale insanabile che ha precluso alla Corte qualsiasi esame del merito della questione.
La Decisione della Corte e il ricorso per cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle doglianze sollevate dall’imputato, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla regolarità dell’atto.
La Corte ha applicato una procedura semplificata, detta de plano, prevista dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa procedura è riservata ai casi di inammissibilità manifesta, dove il vizio è talmente evidente da non richiedere un’udienza in contraddittorio. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e si fonda su una precisa norma di legge: l’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’ (legge n. 103 del 2017). Questa disposizione stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
La ratio della norma è quella di garantire un elevato livello di tecnicismo e professionalità nel giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Pertanto, i motivi devono essere specifici e giuridicamente qualificati, compito che solo un avvocato cassazionista può assolvere.
La Corte ha sottolineato che la proposizione personale del ricorso costituisce una ‘causa originaria dell’inammissibilità’ che non consente nemmeno di instaurare un valido rapporto processuale con il giudice dell’impugnazione. Il vizio è talmente grave da impedire alla Corte di procedere oltre la semplice verifica formale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un monito chiaro e inequivocabile: nel processo penale, il ‘fai da te’ in Cassazione non è ammesso. Chi intende impugnare una sentenza di secondo grado davanti alla Suprema Corte deve obbligatoriamente rivolgersi a un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
L’inosservanza di questa regola non solo vanifica ogni possibilità di vedere esaminato il proprio caso, ma comporta anche conseguenze economiche significative, con la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria. La scelta del difensore, in questa fase cruciale, diventa quindi non solo opportuna ma giuridicamente indispensabile.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. In base all’art. 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come stabilito in questa ordinanza, l’inammissibilità viene dichiarata con una procedura semplificata (de plano) e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Qual è la ragione giuridica per cui è richiesta la firma di un avvocato specializzato per il ricorso per cassazione?
La legge richiede la firma di un avvocato cassazionista per garantire la tecnicità e la specificità dei motivi di ricorso, che possono riguardare solo violazioni di legge. Questa ordinanza ribadisce che si tratta di un requisito formale inderogabile, la cui mancanza impedisce al giudice di esaminare il caso nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26467 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26467 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
Vrà-bYavviso alle pa rfr,1
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato COGNOME. Invero, dopo la riforma apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, ord. n. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885 – 01). La causa originaria dell’inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il Giudice di impugnazione e, stante la tipologia di vizio dell’atto introduttivo, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024