Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Nel complesso mondo della procedura penale, i requisiti formali degli atti non sono semplici cavilli, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: il ricorso per cassazione presentato in materia penale deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. In caso contrario, l’atto è irrimediabilmente inammissibile. Analizziamo questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda nasce dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dal GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) del Tribunale di Lodi. L’aspetto determinante del caso è che l’imputato ha redatto e firmato personalmente l’atto di impugnazione, senza l’assistenza di un difensore specializzato. Questo atto è stato poi trasmesso alla Corte di Cassazione per la valutazione di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso
La Suprema Corte, con una procedura snella e senza udienza (definita de plano), ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla validità formale dell’atto. La conseguenza diretta è stata non solo la chiusura del procedimento, ma anche la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla cosiddetta “riforma Orlando” (legge n. 103 del 2017). La Corte ha sottolineato come la giurisprudenza sia ormai pacifica nel ritenere che, a seguito di tale modifica, il ricorso per cassazione non possa più essere proposto personalmente dalla parte. La legge ora impone, a pena di inammissibilità, che l’atto sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La Corte ha inoltre precisato un punto fondamentale: la natura personale dell’atto di impugnazione rende irrilevanti alcuni accorgimenti che potrebbero sembrare risolutivi. Ad esempio, non ha alcun valore l’eventuale autenticazione della firma dell’imputato da parte di un legale, né la firma del difensore “per accettazione” del mandato a depositare l’atto. Queste formalità, spiega la Corte, non attribuiscono al difensore la “titolarità” del ricorso stesso, che deve nascere e essere firmato da lui per essere valido. In sostanza, il ricorso è un atto tecnico che solo un avvocato cassazionista può redigere e presentare validamente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma una regola non derogabile per chi intende adire la Corte di Cassazione in ambito penale. L’assistenza di un avvocato iscritto all’albo speciale non è una facoltà, ma un requisito di ammissibilità imprescindibile. Qualsiasi tentativo di “fare da sé” è destinato a fallire, comportando un esito negativo automatico e l’aggravio di ulteriori spese. Questa decisione serve da monito: per tutelare efficacemente i propri diritti di fronte alla Suprema Corte, è essenziale affidarsi a un professionista qualificato, l’unico in grado di redigere un atto formalmente corretto e sostanzialmente difendibile.
Un imputato può presentare e firmare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. Secondo l’ordinanza, a seguito della modifica all’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se il ricorso viene firmato dall’imputato ma la firma è autenticata da un avvocato?
Il ricorso è ugualmente inammissibile. La Corte chiarisce che l’autenticazione della firma o la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato non sana il vizio, poiché queste azioni non trasferiscono la titolarità dell’atto impugnatorio al legale.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23643 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23643 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA a INDIRIZZO
avverso la sentenza del 01/03/2024 del GIP TRIBUNALE di LODI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è stato proposto e sottoscritto dall’imputato personalmente e che ciò impedisce in via originaria l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugNOMErio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 maggio 2024
liere estensore Il