Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale nella procedura penale: il ricorso per cassazione presentato personalmente dal condannato, senza la firma di un avvocato abilitato, è irrimediabilmente inammissibile. Questa decisione, apparentemente formale, ha conseguenze pratiche molto pesanti per chi non rispetta le regole procedurali, inclusa la condanna al pagamento di spese e di una cospicua sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso e le implicazioni della pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla decisione di un condannato di impugnare un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari. Anziché affidarsi a un legale specializzato, l’interessato ha scelto di redigere e depositare personalmente il proprio ricorso presso la Corte di Cassazione. Sia il provvedimento impugnato che l’atto di ricorso erano successivi al 3 agosto 2017, una data cruciale che segna un importante spartiacque normativo.
La Riforma del 2017 e le Regole per il Ricorso per Cassazione
Il cuore della questione risiede nella Legge n. 103 del 2017, la cosiddetta “Riforma Orlando”. Questa legge ha modificato in modo significativo le modalità di presentazione del ricorso per cassazione in materia penale. In particolare, ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, eliminando la possibilità per l’imputato o il condannato di proporre personalmente l’impugnazione dinanzi alla Suprema Corte.
La nuova normativa stabilisce, a pena di inammissibilità, che il ricorso debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa modifica mira a garantire un più elevato livello di tecnicismo e professionalità negli atti sottoposti al vaglio della giurisdizione di legittimità, evitando ricorsi infondati o mal formulati.
La Decisione Basata sulla Legge
Poiché l’atto di impugnazione nel caso di specie è stato depositato dopo l’entrata in vigore della riforma, la Corte non ha potuto fare altro che applicare la nuova disciplina. Il ricorso, essendo stato proposto personalmente dal condannato, mancava del requisito essenziale della sottoscrizione da parte di un difensore abilitato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione in modo chiaro e lineare. Il fondamento giuridico dell’inammissibilità è l’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla L. 103/2017. La norma non lascia spazio a interpretazioni: il ricorso deve essere firmato da un avvocato cassazionista.
Per rafforzare il proprio ragionamento, la Corte ha richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (la n. 8914 del 2017), che aveva già chiarito in modo definitivo la portata della riforma, confermando che la facoltà di ricorrere personalmente è stata soppressa. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza non si è limitata a una mera declaratoria di inammissibilità. La decisione ha comportato due conseguenze economiche dirette per il ricorrente. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, e ben più gravoso, è stato condannato a versare la somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è stata comminata perché i giudici hanno ritenuto che non potessero escludersi “profili di colpa” nella presentazione di un ricorso palesemente inammissibile. Questa pronuncia serve da monito: le regole procedurali, soprattutto davanti alla Suprema Corte, non sono mere formalità, ma requisiti di validità la cui inosservanza comporta costi significativi.
Un condannato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. Dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (3 agosto 2017), il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. La facoltà di proporlo personalmente è stata esclusa.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene depositato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione in caso di inammissibilità del ricorso per colpa?
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto equo quantificare la sanzione in euro tremila. La condanna alla sanzione viene disposta quando non si possono escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20951 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20951 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Sassari ha proposto personalmente ricorso per cassazione.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 1.86 del 2000) c:he si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.