Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Presentare un ricorso per cassazione è l’ultima spiaggia per chi cerca giustizia nel nostro ordinamento, ma questo strumento processuale è governato da regole ferree e non ammette improvvisazioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’appello alla Suprema Corte deve essere redatto e sottoscritto da un avvocato specializzato, pena la sua immediata inammissibilità. Vediamo insieme perché questa regola non è una mera formalità, ma un pilastro del sistema.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una dichiarazione di ricusazione presentata da un cittadino nei confronti di un Giudice onorario presso un Tribunale. La Corte d’Appello competente aveva già dichiarato inammissibile tale richiesta. Non soddisfatto della decisione, il cittadino ha deciso di impugnare l’ordinanza, presentando personalmente un ricorso per cassazione.
L’atto, quindi, non era firmato da un difensore iscritto all’apposito albo speciale, come richiesto dalla normativa vigente. La questione giunta all’esame della Suprema Corte non riguardava il merito della ricusazione, ma un aspetto puramente procedurale: la legittimità di un ricorso presentato in autonomia dalla parte interessata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa de plano, ovvero senza le formalità di un’udienza, a testimonianza della palese e indiscutibile natura del vizio procedurale. Oltre a dichiarare l’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Difesa Tecnica Obbligatoria nel Ricorso per Cassazione
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma, modificata dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione e munito di specifico mandato.
La Corte ha sottolineato che questa regola non ammette eccezioni. La ratio della norma è quella di garantire che gli atti presentati alla Suprema Corte posseggano un elevato grado di tecnicismo giuridico. Il giudizio di cassazione, infatti, non è una terza valutazione dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto (un giudizio di legittimità). Pertanto, è essenziale che le argomentazioni siano formulate da un professionista con una preparazione specifica, capace di individuare e illustrare i vizi di legge del provvedimento impugnato.
Proporre il ricorso “di persona”, come ha fatto il cittadino nel caso di specie, costituisce una violazione diretta e insanabile di questa regola procedurale, che porta inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito: le norme procedurali non sono semplici formalità, ma requisiti di validità degli atti giudiziari. In particolare, per accedere al giudizio di legittimità penale, l’assistenza di un avvocato cassazionista non è un’opzione, ma un obbligo imprescindibile. Chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione deve affidarsi a un difensore abilitato, altrimenti il tentativo si rivelerà non solo vano, ma anche economicamente svantaggioso, data la condanna alle spese e al versamento di una sanzione pecuniaria.
Un cittadino può presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, l’art. 613 del codice di procedura penale impone, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non entra nemmeno nel merito della questione, ma si limita a constatare il vizio procedurale e a respingere l’atto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per questo motivo?
Nel caso specifico, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9166 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 9166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 11/09/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata in data 28 agosto 2023 da NOME COGNOME nei confronti del Giudice onorario presso il Tribunale di Milano, NOME COGNOME.
COGNOME ha impugnato personalmente per cassazione la suddetta ordinanza, dolendosi della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte, ritenendo la
tardività dell’istanza e la mancata presentazione della documentazione a sostegno dei motivi di ricusazione addotti.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente.
Esso è stato infatti irritualmente proposto di persona da COGNOME, in violazione della regola dettata dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi” devono essere sottoscritti, “a pena di inammissibilità”, da un difensore iscritt nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).
Alla relativa declaratoria d’inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/02/2024