Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5800 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5800 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CLUJ( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 05/05/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI fìcJ udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avvers la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata dalla Corte di assise di ap Napoli. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi, anche del condannato – di p personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in o caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’alb della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. p Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 1 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, pe natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difens accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, l non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso). Il ricorso dev essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento d spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanz favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritien quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.