Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Obbligatoria
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale, consolidatosi dopo la riforma del 2017: il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato, altrimenti è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione offre lo spunto per analizzare le ragioni e le conseguenze di una norma che ha cambiato le modalità di accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di una pronuncia della Corte d’Appello, ha deciso di presentare personalmente un ricorso per cassazione per contestare la decisione. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso stesso erano successivi al 3 agosto 2017, data cruciale che segna l’entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, nota anche come Riforma Orlando.
La Questione Giuridica: Può l’imputato firmare il Ricorso per Cassazione?
Il fulcro della questione risiede nell’interpretazione delle norme procedurali che regolano la presentazione del ricorso davanti alla Suprema Corte. Prima della Riforma Orlando, l’imputato aveva la facoltà di proporre personalmente l’impugnazione. Tuttavia, la Legge n. 103/2017 ha modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale, introducendo un requisito formale inderogabile: la sottoscrizione dell’atto da parte di un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
L’obiettivo del legislatore era quello di elevare il livello tecnico dei ricorsi, assicurando che le questioni sottoposte alla Corte fossero filtrate dalla competenza di un professionista qualificato, dato che il giudizio di cassazione verte esclusivamente su questioni di diritto e non sul riesame dei fatti.
La Decisione della Corte e le Motivazioni
La Corte di Cassazione, coerentemente con il proprio orientamento consolidato, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le motivazioni della decisione sono nette e si basano su due pilastri principali.
In primo luogo, il dato normativo. Gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, come modificati nel 2017, escludono in modo esplicito la facoltà per l’imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione. L’atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore cassazionista. La Corte ha sottolineato che questa regola si applica a tutti i ricorsi presentati dopo l’entrata in vigore della legge, come nel caso di specie.
In secondo luogo, la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914/2018, Aiello), che ha chiarito la portata della norma. La firma dell’avvocato non è una mera formalità, come l’autenticazione della firma dell’imputato, ma attribuisce la “paternità” giuridica dell’atto al difensore. È il legale che si assume la responsabilità tecnica del contenuto del ricorso. Pertanto, anche una sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato non è sufficiente a sanare il vizio, poiché non lo rende titolare dell’atto di impugnazione.
Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere un profilo di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un punto fermo della procedura penale moderna: l’accesso al giudizio di legittimità richiede necessariamente l’assistenza tecnica qualificata. Per i cittadini, l’implicazione pratica è chiara: per presentare un ricorso per cassazione è indispensabile rivolgersi a un avvocato iscritto all’albo speciale. Il “fai da te” non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative. Questa regola, sebbene possa sembrare restrittiva, è posta a garanzia della serietà e della funzionalità del più alto grado di giudizio, assicurando che le questioni portate alla sua attenzione siano giuridicamente fondate e tecnicamente ben formulate.
A partire da quando è obbligatorio che il ricorso per cassazione sia firmato da un avvocato?
L’obbligo è in vigore per tutti i ricorsi proposti dopo il 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017.
Cosa succede se un imputato presenta personalmente un ricorso per cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non entra nel merito delle questioni sollevate e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
La firma dell’avvocato per autenticare quella dell’imputato è sufficiente?
No. La giurisprudenza ha chiarito che il difensore deve essere il titolare dell’atto, sottoscrivendolo come autore. La mera autenticazione della firma dell’imputato o una firma “per accettazione” del mandato non sono sufficienti a rendere ammissibile il ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3578 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3578 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. NOME COGNOME COGNOME COGNOME proposto ricorso per cassazione, avverso 1 , iTrarrrergrtrattirr -T ” GLYPH enta indicata in epigrafe, pronunciata dalla Corte di ppetlole4 55, 2A
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato, e quindi anche del condannato, di proporre COGNOME ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo special della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso). Il ricerso deve, pertan essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. di Brescia)
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente ,al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07 dicembre 2023.