Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Nel complesso panorama della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: il ricorso per cassazione presentato personalmente dall’imputato, senza la firma di un avvocato abilitato, è irrimediabilmente inammissibile. Analizziamo questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’atto di impugnazione, diretto alla Suprema Corte di Cassazione, è stato redatto e depositato personalmente dall’interessato, senza l’assistenza e la sottoscrizione di un difensore iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
La Decisione sul Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione, con una procedura snella definita de plano, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle doglianze sollevate dall’imputato, ma si ferma a un controllo preliminare sulla regolarità dell’atto. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e si fonda su una precisa modifica legislativa. Il punto di svolta è la Legge n. 103 del 2017 (nota come “riforma Orlando”), che ha modificato le regole per la proposizione del ricorso per cassazione. A partire dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge, è stata esclusa la facoltà per l’imputato di presentare personalmente il ricorso.
L’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato, stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. Questa regola mira a garantire un elevato standard tecnico degli atti sottoposti al vaglio della Suprema Corte, assicurando che le questioni legali siano esposte con la necessaria competenza e professionalità. Si tratta di un filtro di qualità che previene ricorsi pretestuosi o tecnicamente infondati.
La Corte ha inoltre specificato che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria è una conseguenza quasi automatica dell’inammissibilità, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000. Tale sanzione può essere evitata solo se si dimostra che il ricorso è stato proposto “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”. Nel caso di specie, i giudici non hanno ravvisato alcun elemento che potesse giustificare un errore incolpevole da parte del ricorrente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un monito importante: il patrocinio di un avvocato specializzato è un requisito non solo opportuno, ma giuridicamente indispensabile per accedere al giudizio di legittimità. L’era del “fai-da-te” processuale, per quanto riguarda il ricorso per cassazione, è definitivamente tramontata con la riforma del 2017. Affidarsi a un professionista qualificato non è una scelta, ma l’unica via per garantire che le proprie ragioni possano essere validamente esaminate dalla Corte Suprema, evitando una declaratoria di inammissibilità che chiude definitivamente le porte della giustizia e comporta ulteriori oneri economici.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. Secondo la normativa in vigore dal 3 agosto 2017 (Legge n. 103/2017), il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, di regola senza una discussione nel merito. L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una conseguenza legale della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, a meno che il ricorrente non dimostri di aver agito senza colpa nel causare tale inammissibilità. In questo caso, la Corte non ha ritenuto sussistenti elementi per escludere la colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1566 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1566 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI il 26/03/1984
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
ato avviso alle parti;)
udita la r -elazion – e svolta dal Consigliere NOME COGNOME
L’atto di gravame presentato personalmente dall’imputato è successivo al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, COGNOME, Rv. 272011; Sez.5, n.23631 del 19/03/2018,Rv.273282).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso, 06/12/2024