Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44244 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 44244 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME, nato in Argentina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 5/6/2024 della Corte di appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 5 giugno 2024, la Corte di appello di Milano, per la parte che in questa sede interessa, confermava la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 5 dicembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME COGNOME NOME in relazione ai reati di concorso in rapina pluriaggravata (artt. 110, 628, comma 3, n. 1, 61 n. 5, cod. pen.) e di violazione della legge sulle armi (artt. 110 cod. pen., 4, comma 3, I. 110/1975, 61 n. 2 cod. pen.) commessi in Milano il 21 agosto 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta sottoscritto personalmente dal ricorrente.
Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024.