Ricorso per cassazione: Inammissibile se presentato personalmente dall’imputato
Un ricorso per cassazione presentato senza l’assistenza di un legale è destinato a fallire. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione di legittimità deve essere proposta esclusivamente da un difensore abilitato. La violazione di questa regola, considerata inderogabile, comporta l’immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del proponente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I fatti del caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’atto di impugnazione, tuttavia, presentava un vizio formale decisivo: era stato redatto e depositato personalmente dall’imputato stesso, senza l’intermediazione e la sottoscrizione di un avvocato cassazionista, ovvero un difensore specificamente abilitato a patrocinare dinanzi alla Suprema Corte.
La Corte, una volta ricevuto l’atto, ha immediatamente rilevato questa anomalia procedurale, che costituisce una violazione diretta di una norma cardine del processo penale di legittimità.
La decisione della Corte sul ricorso per cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sull’applicazione rigorosa dell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo speciale della Cassazione.
Di conseguenza, la Corte non è nemmeno entrata nel merito delle questioni sollevate dall’imputato. La mancanza del requisito formale della difesa tecnica ha precluso ogni ulteriore valutazione. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni della Corte sono concise ma estremamente chiare. La legge ha introdotto un filtro di professionalità per l’accesso al giudizio di legittimità. Il legislatore, con la riforma del 2017, ha voluto assicurare che i ricorsi presentati alla Suprema Corte fossero tecnicamente fondati e redatti da professionisti esperti, capaci di individuare e argomentare correttamente le sole violazioni di legge, unici motivi per cui è possibile adire la Cassazione.
La norma è definita “inderogabile”, il che significa che non ammette eccezioni. L’obbligo della difesa tecnica specializzata serve a garantire la serietà e la qualità del contenzioso dinanzi alla Corte, evitando che venga sommersa da impugnazioni infondate o mal formulate. La presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato è, pertanto, una violazione insanabile che conduce inevitabilmente all’inammissibilità, come previsto anche dall’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio consolidato: chi intende impugnare una sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione deve obbligatoriamente avvalersi di un avvocato cassazionista. Il “fai da te” processuale in questa fase non è consentito e produce conseguenze negative, sia in termini di esito del ricorso (che non viene esaminato) sia dal punto di vista economico. La decisione sottolinea l’importanza del ruolo del difensore qualificato come garante della corretta instaurazione del giudizio di legittimità, un presidio essenziale per il buon funzionamento della giustizia.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No, il ricorso è inammissibile se proposto personalmente dall’imputato. La legge richiede tassativamente che l’atto sia sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Qual è la norma di riferimento che impone la firma dell’avvocato?
La norma è l’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, che ha reso inderogabile l’obbligo della difesa tecnica specializzata per la proposizione del ricorso per cassazione.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
La Corte di Cassazione non esamina il merito del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45756 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45756 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il 13/02/1986
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME ritenuto che il ricorso è stato presentato personalmente dall’imputato, violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all’obbl proposizione dell’impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitat sensi della disciplina dettata dall’art. 613 cod. proc. pen., come modificato legge n. 103 del 2017;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sen dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagame delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.