Ricorso per Cassazione Inammissibile: L’Importanza della Firma dell’Avvocato
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso alla Suprema Corte non è un atto che l’imputato può compiere personalmente. La pronuncia in esame dichiara un ricorso per cassazione inammissibile proprio perché mancava della sottoscrizione di un difensore abilitato, evidenziando come le riforme legislative abbiano reso la difesa tecnica un requisito invalicabile per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di rapina aggravata, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Torino. L’imputato, ritenendo ingiusto il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante, decideva di impugnare la sentenza di secondo grado presentando personalmente ricorso alla Corte di Cassazione. L’atto, seppur firmato dall’interessato, non recava la sottoscrizione di un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, chiamata a valutare il ricorso, non è entrata nel merito della questione sollevata (il riconoscimento dell’attenuante), ma si è fermata a un esame preliminare di carattere procedurale. Con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un atto privo dei requisiti di legge.
Le Motivazioni: la ragione di un ricorso per cassazione inammissibile
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione degli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). La Corte ha chiarito che, per qualsiasi tipo di provvedimento penale, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
I giudici hanno operato una distinzione cruciale tra:
1. Legittimazione a proporre il ricorso: la titolarità del diritto di impugnare, che spetta personalmente all’imputato.
2. Modalità di proposizione: le forme concrete attraverso cui tale diritto viene esercitato, che richiedono obbligatoriamente la rappresentanza tecnica di un avvocato cassazionista.
La natura personale del diritto di impugnazione non autorizza l’imputato a bypassare le regole procedurali. Anche l’eventuale autenticazione della firma dell’imputato da parte di un legale, ai sensi dell’art. 39 disp. att. c.p.p., è stata ritenuta irrilevante. Tale autenticazione, infatti, serve solo a certificare la provenienza della firma, ma non può in alcun modo sopperire alla mancanza della sottoscrizione del difensore, che è l’unico soggetto abilitato a redigere e presentare l’atto di ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un monito importante: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità, il “fai da te” non è ammesso e può avere conseguenze economiche negative. La complessità tecnica del ricorso per cassazione impone l’assistenza di un professionista specializzato. La legge ha voluto riservare questo compito a figure dotate di una specifica competenza, per garantire che l’accesso alla Suprema Corte avvenga nel rispetto delle forme e si concentri su questioni di diritto meritevoli di esame. Per i cittadini, la lezione è chiara: affidarsi a un difensore abilitato non è una facoltà, ma un obbligo procedurale insuperabile per far valere le proprie ragioni dinanzi alla Corte di Cassazione.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. La legge, a seguito delle modifiche introdotte nel 2017, richiede espressamente che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato direttamente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte. Ciò significa che i motivi del ricorso non vengono esaminati e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
L’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un avvocato può sanare il difetto?
No. L’ordinanza chiarisce che l’autenticazione della firma da parte di un legale attesta unicamente la sua genuinità e la riconducibilità all’imputato, ma non sostituisce il requisito fondamentale della rappresentanza tecnica e della sottoscrizione dell’atto da parte di un difensore cassazionista.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44824 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 44824 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 17/12/1996
44/ avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORT)APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Torino con sentenza in data 8/5/2024 ha confermato il giudizio d penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino con sentenza del 6/10/2023 nei confronti di NOME in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 628 commi 1 e 3, 61 n. 5 cod con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso personalmente il COGNOME deducendo la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di c all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione avverso quals provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dal personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/ 23/02/2018, Aiello, Rv. 27201001. In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo l titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto ese quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore) ed è altresì ir la natura personale dell’atto innpugnatorio, l’autenticazione, ad opera di un sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., at la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata. (Sez. 03/12/2018 – dep. 06/12/2018, NOME COGNOME Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pa delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso l’8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore