Ricorso per Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile?
Nel complesso mondo della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie essenziali per il corretto funzionamento del sistema. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda una di queste regole fondamentali: il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente firmato da un avvocato abilitato, pena la sua irrimediabile inammissibilità. Questa ordinanza, emessa a seguito di un ricorso presentato personalmente da un imputato, ribadisce un principio rafforzato dalla recente riforma legislativa, con conseguenze significative per chi intende adire la Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso proposto da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Torino. Tale sentenza aveva applicato la pena concordata tra le parti, secondo la procedura prevista dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale (il cosiddetto ‘patteggiamento in appello’).
L’imputato, ristretto presso una Casa Circondariale, decideva di impugnare personalmente questa sentenza, redigendo e sottoscrivendo l’atto di ricorso. La sua firma veniva regolarmente autenticata dal Direttore dell’istituto penitenziario. Tuttavia, sull’atto mancava un elemento cruciale: la firma di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte e il ricorso per cassazione
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle doglianze. La decisione si basa su una norma chiara e perentoria del codice di procedura penale.
L’Articolo 613 c.p.p. e la Riforma Orlando
Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 613 del codice di procedura penale, così come modificato dalla Legge n. 103 del 23 giugno 2017 (nota come ‘Riforma Orlando’). Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo speciale.
Prima di questa riforma, la parte poteva presentare personalmente il ricorso. Oggi, questa facoltà è stata eliminata per garantire un elevato standard tecnico-giuridico negli atti destinati al massimo organo della giurisdizione italiana.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché il ricorso non potesse essere accolto. In primo luogo, la norma è tassativa e non ammette eccezioni. La sottoscrizione da parte di un avvocato cassazionista non è un mero requisito formale, ma una condizione di ammissibilità dell’atto stesso.
In secondo luogo, l’autenticazione della firma dell’imputato da parte del Direttore del carcere è stata giudicata irrilevante. L’autenticazione certifica l’identità del firmatario, ma non può sanare il difetto fondamentale, ovvero la mancanza della sottoscrizione del professionista legalmente qualificato. La legge non richiede solo che la volontà dell’imputato sia certa, ma che l’atto di impugnazione sia tecnicamente redatto e ‘fatto proprio’ da un difensore specializzato, che se ne assume la piena titolarità.
Infine, la Corte ha citato un precedente giurisprudenziale (Sentenza n. 11126 del 2021) per rafforzare il concetto che neanche la firma ‘per accettazione’ del mandato da parte di un avvocato può supplire alla mancanza della sua sottoscrizione come autore dell’atto.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in esame offre una lezione chiara: l’accesso alla Corte di Cassazione è un percorso che richiede obbligatoriamente l’assistenza di un avvocato cassazionista. Il ‘fai da te’ legale, in questa sede, non è consentito e conduce a conseguenze pregiudizievoli.
L’inammissibilità del ricorso non comporta solo la sua reiezione, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, come avvenuto nel caso di specie, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (in questo caso, 3.000 euro) quando ravvisa profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Chi agisce senza rispettare le regole procedurali, quindi, non solo perde la possibilità di far valere le proprie ragioni, ma subisce anche un danno economico. Questo principio sottolinea l’importanza di affidarsi sempre a professionisti qualificati per navigare le complesse acque del diritto processuale penale.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. L’ordinanza chiarisce che, a seguito della modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
L’autenticazione della firma dell’imputato da parte del direttore del carcere rende valido il ricorso?
No. L’autenticazione della firma attesta unicamente l’identità del firmatario ma non sana il vizio di forma. La legge richiede che l’atto sia redatto e sottoscritto da un difensore cassazionista, che ne assume la titolarità giuridica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se la Corte ravvisa profili di colpa nella causazione dell’inammissibilità, può condannarlo anche al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47733 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 47733 Anno 2024
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 28/10/1978 a LAMEZIA TERME avverso la sentenza in data 11/06/2024 della CORTE DI APPELLO DI TO- visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di trattazione con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME NOME impugna la sentenza in data 11/06/2024 della Corte di appello di Torino, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen..
Ciò premesso il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall’imputato, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell’albo speciale della Cassazione, ai sensi dell’art. 613, cod. pro pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103.
L’atto d’impugnazione, invero, risulta sottoscritto dal solo COGNOME con firma autenticata dal Direttore della Casa Circondariale dove quegli si trova ristretto, mentre non risulta sottoscritto dal difensore.
Va, dunque, ribadito che «Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, es sendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del
RINO;
difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto », (Sez. 3 – , Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475 – 01).
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/11/2024