Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20748 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20748 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SEMINARA il 01/04/1973
avverso l’ordinanza del 28/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
datfav2i(so all / é parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 28 novembre 2024 il Tribunale di ha respinto il reclamo proposto dal detenuto NOME COGNOME per la concessione di un permesso premio ai sensi dell’art. 30 Ord. pen., per far visita alla madre anziana e ammalata. sorveglianza di L ej nel rà i*
Il Tribunale ha confermato la valutazione del magistrato, circa l’insussistenza un evento familiare di particolare gravità, come richiesto dall’art. 30 Ord. pen., che consentisse la concessione di un ulteriore permesso, avendone il detenuto già fruito in epoca recente, per una ragione analoga.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME con atto manoscritto depositato personalmente presso la Direzione della Casa di reclusione di Spoleto, peraltro privo di motivi, la cui redazione è stata riservata ad un difensore, nominativamente indicato, ma che non risultano essere stati presentati.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l’assistenza di un difensore, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen. come modificato dall’art. 1, comma 63, legge n. 103/2017. GLYPH Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, COGNOME, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale dell Corte di cassazione».
La mera indicazione del nominativo di un difensore è palesemente irrilevante. Il ricorso, peraltro, dovrebbe essere dichiarato inammissibile anche perché del tutto silente, in realtà, sui motivi di impugnazione e sulle censure mosse al provvedimento impugnato.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del
ammende.
Così deciso in data 08 maggio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Pre dente