Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulle formalità necessarie per accedere al giudizio di legittimità. Un ricorso per cassazione presentato personalmente dall’imputato, senza la sottoscrizione di un difensore abilitato, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche significative. Analizziamo la decisione della Suprema Corte per comprendere le ragioni e le implicazioni di questo principio procedurale.
I Fatti del Caso
Una persona, a seguito di una condanna per i reati di rapina aggravata e lesioni personali confermata sia in primo grado che in appello, decideva di impugnare la sentenza della Corte d’Appello presentando personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione. L’atto, quindi, non recava la firma di un legale ma era stato proposto direttamente dalla parte interessata.
La Decisione sul Ricorso per Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio ormai consolidato nel nostro ordinamento processuale penale: il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall’imputato. La Corte ha sottolineato che, sebbene l’imputato sia il titolare del diritto all’impugnazione, l’esercizio concreto di tale diritto davanti alla Cassazione è subordinato a una rappresentanza tecnica qualificata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione fonda la sua decisione su una distinzione fondamentale: quella tra la ‘legittimazione a proporre’ il ricorso e le ‘modalità di proposizione’. La prima attiene alla titolarità del diritto di impugnare, che spetta senza dubbio all’imputato. La seconda, invece, riguarda le regole procedurali con cui tale diritto deve essere esercitato.
Il punto cruciale della motivazione risiede nelle modifiche introdotte dalla Legge n. 103 del 2017 agli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale. Questa riforma ha stabilito in modo inequivocabile che, a pena di inammissibilità, il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Questo requisito non è un mero formalismo, ma una garanzia della qualità tecnica degli atti sottoposti al vaglio della Suprema Corte, che è giudice di legittimità e non di merito.
A sostegno di questa interpretazione, l’ordinanza richiama un’autorevole pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2018), che ha definitivamente chiuso ogni dubbio interpretativo sulla questione. Il ricorso proposto personalmente è, pertanto, insanabilmente nullo.
Le conseguenze dell’inammissibilità non sono solo procedurali. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, poiché l’inammissibilità è dovuta a una ‘colpa’ del ricorrente (che non ha rispettato le norme procedurali), la Corte lo ha condannato anche al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, citando a supporto un principio affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000).
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un principio di importanza capitale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione in materia penale. L’assistenza di un avvocato cassazionista non è una facoltà, ma un obbligo procedurale inderogabile. Qualsiasi tentativo di ‘fai-da-te’ giudiziario è destinato a fallire, comportando non solo la fine del percorso processuale, ma anche un esborso economico a titolo di sanzione. Questa regola serve a preservare la funzione della Corte di Cassazione come organo di nomofilachia, garantendo che i ricorsi siano tecnicamente fondati e pertinenti alle questioni di diritto.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. L’ordinanza chiarisce che, a seguito della riforma legislativa del 2017, il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto personalmente. Deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione.
Qual è la differenza tra titolarità del diritto di impugnazione e modalità di esercizio?
La titolarità del diritto spetta all’imputato, che è il soggetto legittimato a impugnare una sentenza a lui sfavorevole. Le modalità di esercizio, invece, sono le regole procedurali che la legge impone per presentare validamente l’impugnazione. Per il ricorso in Cassazione, la modalità richiesta è la rappresentanza tecnica di un avvocato specializzato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente?
Come stabilito nel provvedimento, la declaratoria di inammissibilità per colpa comporta due conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31793 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 31793 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 09/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata in NIGERIA il 20/03/1996
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che il 6/2/2025 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli Nord in relazione ai delitti di rapina aggravata e lesioni personali, in concorso tra loro.
All’odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti.
Rileva il collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalm dall’imputata.
Va ribadito, infatti, che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dal modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritt all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore. Conseguentemente, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, COGNOME, Rv. 272010.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile e l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.
La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 settembre 2025
L’estensore