Il Ricorso per Cassazione Personale: Una Strada Inammissibile
Nel complesso panorama della giustizia italiana, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: il ricorso per cassazione in materia penale non può essere presentato personalmente dall’imputato, ma richiede obbligatoriamente l’intervento di un avvocato specializzato. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze di questa regola.
I Fatti del Caso: Un Appello Fai-da-te
Il caso trae origine dalla decisione di un imputato di impugnare personalmente una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma. Convinto delle proprie ragioni, l’individuo ha redatto e presentato direttamente il ricorso presso la Suprema Corte, senza avvalersi di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Questa scelta, apparentemente volta a esercitare in prima persona il proprio diritto di difesa, si è scontrata con una precisa norma del codice di procedura penale, portando a una declaratoria di inammissibilità immediata.
La Decisione della Corte: Ruolo del Difensore nel Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si basa su un presupposto formale, ma sostanziale: la violazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale.
I giudici hanno sottolineato come la normativa vigente, a seguito delle modifiche introdotte nel 2017, abbia reso la difesa tecnica specializzata un requisito imprescindibile per accedere al giudizio di legittimità. Di conseguenza, l’atto presentato personalmente dall’imputato è stato considerato tamquam non esset, ovvero come se non fosse mai stato depositato.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 613 del codice di procedura penale, come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (nota come “Riforma Orlando”). La norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
La Corte ha ribadito che questa non è una semplice formalità. La sottoscrizione del difensore specializzato attesta che il ricorso è stato redatto da un professionista con le competenze tecniche necessarie per sollevare questioni di legittimità, le uniche che possono essere esaminate in quella sede. È irrilevante, precisa l’ordinanza, che la firma dell’imputato sia autenticata da un legale o che un difensore firmi “per accettazione” del mandato. L’avvocato deve essere il vero autore dell’atto, assumendosene la piena titolarità e responsabilità tecnica.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa pronuncia sono nette. Chi intende presentare un ricorso per cassazione deve necessariamente affidarsi a un avvocato cassazionista. Il tentativo di agire personalmente non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative.
Infatti, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità per colpa del ricorrente comporta la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: la complessità del giudizio di legittimità richiede una competenza specifica che solo un difensore abilitato può garantire, tutelando sia la funzione della Corte sia i diritti dello stesso imputato.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, l’articolo 613 del codice di procedura penale richiede che il ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa accade se un ricorso viene presentato direttamente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la Corte non esamina il merito della questione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
È sufficiente che un avvocato autentichi la firma dell’imputato o firmi l’atto ‘per accettazione’?
No. La Corte ha specificato che tali espedienti sono irrilevanti. La legge richiede che il difensore specializzato sia il titolare e l’autore effettivo dell’atto di impugnazione, non un semplice autenticatore o un soggetto che accetta il mandato. La sottoscrizione deve provenire da chi ha redatto tecnicamente il ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1735 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1735 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato il 07/08/1975 a NAPOLI avverso la sentenza in data 27/05/2024 della CORTE DI APPELLO DI ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di trattazione con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME NOME ricorre personalmente avverso la sentenza in data 27/05/2024 della Corte di appello di Roma.
Ciò premesso il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall’imputato, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell’albo speciale della Cassazione, ai sensi dell’art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103.
Va, infatti, ribadito che «il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito
dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto GLYPH stesso» (Sez. 3 , GLYPH n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475 – 01).
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente