Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13729 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13729 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BISCEGLIE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BISCEGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 5 dicembre 2022 la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trani del 21 settembre 2018 con cui gli imputati erano stati rispettivamente condannati alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa (COGNOME) e anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa (COGNOME), in quanto ritenuti responsabili di varie fattispecie criminose loro ascritte.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, cori due distinti motivi: inosservanza di norme processuali, per essergli stata notific:ata la sentenza impugnata priva del dispositivo, nonché di un qualsiasi elemento idoneo a comprendere l’intervenuto esito del giudizio; omessa motivazione, non evincendosi dal provvedimento notificatogli nessuna argomentazione in ordine alla decisione assunta.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, come le doglianze eccepite siano aspecifiche e non autosufficienti, non essendo stata allegata ai ricorsi la sentenza notificata ai prevenuti con le omissioni oggetto di censura.
In proposito, infatti, assume troncante rilievo il principio per cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibilli, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071–01).
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così decis i() in Roma il 17 gennaio 2024