Ricorso per cassazione inammissibile: quando la genericità costa caro
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: un ricorso per cassazione inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e ripetitivi. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere come evitare questo esito e quali sono i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, condannato in secondo grado, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo di ricorso. L’obiettivo era contestare la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna. Tuttavia, l’atto presentato non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con ordinanza del 21 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se l’imputato fosse o meno responsabile. Si è fermata a un livello precedente, quello procedurale, stabilendo che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. La conseguenza è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito al ricorrente delle spese processuali e di una somma di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni chiare e consolidate nella giurisprudenza di legittimità. L’analisi delle motivazioni è essenziale per comprendere la logica dietro la dichiarazione di inammissibilità.
La critica alla genericità e ripetitività dei motivi
Il punto centrale della decisione è che il motivo di ricorso era una “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato si è limitato a copiare e incollare le stesse difese, senza sviluppare una critica specifica e mirata contro le argomentazioni contenute nella sentenza di secondo grado. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione di vecchie tesi, ma deve attaccare puntualmente il ragionamento del giudice che si contesta, evidenziandone gli errori di diritto.
L’assenza di una critica argomentata come causa di un ricorso per cassazione inammissibile
I giudici hanno definito i motivi “non specifici ma soltanto apparenti”. Questo significa che, sebbene formalmente un motivo fosse stato presentato, in sostanza esso era vuoto di contenuto critico. Mancava la “tipica funzione di una critica argomentata”, che è il cuore di ogni impugnazione. Il ricorrente non ha spiegato perché la motivazione della Corte d’Appello fosse sbagliata, ma si è limitato a ripetere la propria versione, già disattesa in precedenza. La Corte ha inoltre evidenziato come i giudici di merito avessero, al contrario, adeguatamente motivato la loro decisione, indicando con precisione le prove a fondamento della condanna.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la specificità è un requisito non negoziabile. Un ricorso di successo deve essere un dialogo critico con la sentenza impugnata, non un monologo che ignora le ragioni del giudice. La conseguenza di un atto generico non è solo il fallimento dell’impugnazione, ma anche un aggravio di spese per il ricorrente. La decisione serve da monito: la preparazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita e una capacità di argomentazione giuridica che vada oltre la semplice ripetizione, pena una secca dichiarazione di ricorso per cassazione inammissibile.
Quando un ricorso per cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso per cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile quando si limita a ripetere pedissequamente i motivi già presentati e respinti nel giudizio d’appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “apparenti” e non “specifici”?
Significa che, sebbene formalmente esistenti, i motivi mancano di un reale contenuto critico. Non assolvono alla funzione di contestare puntualmente il ragionamento del giudice di merito, ma si risolvono in una generica riaffermazione delle proprie tesi difensive, rendendo l’impugnazione priva di effettiva sostanza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per cassazione inammissibile?
Oltre alla conferma della sentenza impugnata, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35208 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35208 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAPO D’ORLANDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il giudice del merito ha adeguatamente assolto al dovere motivazionale circa la precisa e specifica l’indicazione delle prove su cui si fonda il contributo causale nel concorso dell’odierno ricorrente, in particolare, si vedano pagine 5 e 6 della sentenza impugnata;
rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024.