Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19422 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19422 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI.059P7AE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avy.do alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza dell’8 marzo 2023 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 27 luglio 2022 con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 80,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputato, deducendo, con due distinti motivi, manifesta illogicità e carenza di motivazione, nonché questione di legittimità costituzionale dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato.
E’ ben noto, infatti, che ai sensi dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
E’ stato più volte affermato che il ricorso per cassazione avverso un qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla I. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto innpugnatorio, l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le alt Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv. 273765-01).
Non sussistono i presupposti, poi, per la ritenuta ricorrenza di un contrasto dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost., per l’effetto rendendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale eccepita dal NOME con il secondo motivo di ricorso.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente
di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024