Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’opportunità cruciale per contestare una sentenza per vizi di legittimità. Tuttavia, l’accesso a questo strumento è regolato da norme procedurali molto rigide, la cui violazione può portare a conseguenze severe. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda una regola fondamentale: l’atto di ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato, altrimenti sarà dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme il caso per capire la logica della decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: un Patteggiamento e un Ricorso Fatto in Proprio
La vicenda trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Como. L’imputato, condannato a una pena di un anno di reclusione e 1.000 euro di multa, decideva di contestare la decisione presentando personalmente un ricorso per cassazione. Nell’atto, lamentava l’inosservanza di norme processuali e un vizio di motivazione da parte del giudice di primo grado. La peculiarità del caso risiede proprio in questa scelta: l’atto di impugnazione non recava la firma di un difensore, ma solo quella della parte privata.
La Decisione della Corte: il Ricorso per Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle doglianze sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un presupposto formale, ma invalicabile: la sottoscrizione personale dell’atto da parte del ricorrente. La Corte ha stabilito che, in base alla normativa vigente, tale modalità di presentazione del ricorso è proceduralmente scorretta e ne causa l’immediata reiezione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Legge Impone la Sottoscrizione del Difensore
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
I giudici hanno chiarito che questa regola ha una natura inderogabile. Non è sufficiente, ad esempio, che la firma dell’imputato sia autenticata da un legale, né che il difensore firmi l’atto “per accettazione” del mandato. Queste formalità non attribuiscono al difensore la “paternità” dell’atto, che rimane un’iniziativa personale della parte. La legge, invece, richiede un filtro tecnico-legale che solo un avvocato cassazionista può fornire, garantendo che i motivi di ricorso siano pertinenti e fondati su questioni di diritto.
La Corte ha inoltre applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità. Citando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), i giudici hanno sottolineato che tale condanna è esclusa solo se il ricorrente dimostra di aver agito senza colpa nel determinare la causa di inammissibilità. In questo caso, non sono stati ravvisati elementi per escludere la colpa del ricorrente.
Le Conclusioni: Attenzione alle Regole Formali
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: il “fai da te” non è ammesso. La presentazione di un ricorso per cassazione è un atto tecnico che richiede necessariamente l’intervento di un professionista qualificato. Ignorare questa regola non solo rende vana l’azione legale, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La decisione serve da monito sulla necessità di affidarsi sempre a un legale esperto, soprattutto nelle fasi più delicate e complesse del processo penale, per evitare errori procedurali che possono precludere la tutela dei propri diritti.
Posso presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, la legge richiede espressamente, a pena di inammissibilità, che il ricorso sia sottoscritto da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri che la causa di inammissibilità non sia dovuta a sua colpa.
L’autenticazione della mia firma da parte di un avvocato è sufficiente a rendere valido il ricorso?
No. Secondo la Corte, né l’autenticazione della firma né la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato sanano il vizio, poiché l’atto rimane un’iniziativa personale della parte e non del legale qualificato come richiesto dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38530 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38530 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 06ANTX) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il giorno 8 settembre 2023 il Tribunale di Como apillua lr2p confronti di NOME, in concorso con altri, la pena di anni 1i reclusione ec el€1.000 , avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva l’inosservanza di norme processuali ed il vizio di motivazione.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente;
osserva il Collegio che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titola dell’atto stesso (Corte di cassazione, Sez. III penale, n. 11126 del 25 gennaio 2021);
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024
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