Ricorso per Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per ribadire un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere un’iniziativa personale dell’imputato. L’ordinanza in esame sottolinea come la sottoscrizione dell’atto da parte di un avvocato abilitato non sia una mera formalità, ma un requisito di ammissibilità imprescindibile. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: un Appello Personale
Il caso trae origine da un appello presentato avverso una sentenza del Tribunale di Treviso. L’aspetto cruciale, che ha determinato l’esito del procedimento, è che l’atto di impugnazione è stato proposto e firmato personalmente dall’imputato. Quest’ultimo, agendo in prima persona, ha tentato di portare le sue ragioni direttamente all’attenzione della Suprema Corte, senza l’intermediazione di un legale specializzato.
Il Ricorso per Cassazione e la Riforma dell’Art. 613 c.p.p.
Il cuore della questione risiede nell’articolo 613 del codice di procedura penale. La norma, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 (nota come Riforma Orlando), ha stabilito regole molto precise per la presentazione del ricorso davanti alla Suprema Corte.
La Regola della Sottoscrizione Esclusiva
La legge è categorica: il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Questa previsione ha lo scopo di assicurare un ‘filtro’ tecnico, garantendo che gli atti sottoposti al vaglio della Corte di legittimità posseggano un livello adeguato di competenza giuridica. La giurisprudenza, come citato anche nell’ordinanza, è pacifica su questo punto.
La Decisione della Corte: Inammissibilità e Conseguenze
La Corte di Cassazione, rilevando che il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall’imputato, non ha potuto fare altro che dichiararlo inammissibile. La decisione è stata presa con una procedura rapida, cosiddetta de plano, riservata ai casi in cui l’inammissibilità è palese e non richiede un’udienza di discussione.
Irrilevanza dell’Autentica o dell’Accettazione del Mandato
Il provvedimento chiarisce un altro aspetto importante: non è sufficiente che un avvocato autentichi la firma dell’imputato o che sottoscriva l’atto ‘per accettazione’ del mandato. Tali formalità non sanano il vizio originario. La legge richiede che il difensore sia il ‘titolare’ dell’atto, ovvero colui che lo redige e se ne assume la piena paternità giuridica e tecnica.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una lettura rigorosa dell’art. 613 c.p.p. La norma, nella sua attuale formulazione, mira a elevare la qualità dei ricorsi presentati in Cassazione, affidandone la redazione esclusiva a professionisti con una specifica abilitazione. La sottoscrizione personale da parte dell’imputato impedisce l’instaurazione di un valido rapporto processuale, poiché l’atto è privo di un requisito essenziale previsto a pena di inammissibilità. La natura personale dell’atto di impugnazione non può derogare a questa precisa disposizione procedurale, rendendo irrilevante qualsiasi forma di successiva ‘ratifica’ da parte di un legale che non sia l’autore originario del ricorso.
Le conclusioni
Le conclusioni che possiamo trarre da questa ordinanza sono nette e di grande importanza pratica. Chi intende impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione deve obbligatoriamente rivolgersi a un avvocato iscritto all’albo speciale dei cassazionisti. Qualsiasi iniziativa personale è destinata a fallire, comportando non solo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende. Questa regola, sebbene severa, tutela la funzione stessa della Corte di Cassazione, garantendo che il suo giudizio si concentri su questioni di diritto complesse e tecnicamente ben formulate.
Posso presentare e firmare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. A seguito della riforma del 2017 (legge n. 103/2017), l’art. 613 del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione.
Se un avvocato autentica la mia firma sul ricorso o accetta il mandato, l’atto è valido?
No. La Corte ha chiarito che né l’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un legale, né la sottoscrizione del difensore ‘per accettazione’ del mandato sono sufficienti. Il difensore deve essere il titolare dell’atto, ovvero colui che lo redige e lo sottoscrive come proprio.
Cosa succede se il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorso non viene esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24415 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 24415 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 del TRIBUNALE di TREVISO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
N. NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è stato proposto e sottoscritto dall’imputato personalmente e che ciò impedisce in via originaria l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione;
Ritenuto che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/05/2024