Ricorso per Cassazione: Perché la Firma dell’Imputato lo Rende Inammissibile?
Presentare un ricorso per cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata e altamente tecnica. Le regole procedurali, in questo contesto, non sono meri formalismi, ma garanzie essenziali per il corretto funzionamento della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale, reso ancora più stringente dalla riforma del 2017: l’atto di ricorso deve essere firmato esclusivamente da un avvocato abilitato. Vediamo perché la firma personale dell’imputato, anche se autenticata, porta a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Personale
Una persona condannata con sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Bari decideva di impugnare tale provvedimento davanti alla Corte di Cassazione. L’atto di ricorso, tuttavia, non veniva sottoscritto dal suo difensore, bensì dalla stessa imputata. A nulla è valso il fatto che la sua firma fosse stata autenticata da un avvocato cassazionista: il nodo cruciale rimaneva la paternità formale dell’atto.
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su una lettura rigorosa dell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando). Secondo i giudici, questa norma non lascia spazio a interpretazioni: l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Cassazione. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Ruolo Esclusivo dell’Avvocato nel Ricorso per Cassazione
La motivazione della Corte si concentra sulla ratio della norma. Il giudizio di Cassazione non è una terza valutazione dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). Richiede una competenza tecnica specialistica che solo un avvocato cassazionista può garantire. La riforma del 2017 ha voluto rafforzare questo principio, eliminando la possibilità per l’imputato di presentare personalmente il ricorso.
La Corte chiarisce che la sottoscrizione non è un atto delegabile né surrogabile. L’autenticazione della firma da parte del legale non sana il vizio, perché non trasforma l’atto da personale a difensivo. La legge richiede che sia il difensore ad assumersi la paternità e la responsabilità tecnica dei motivi di ricorso, formulandoli e sottoscrivendoli in prima persona. Questa previsione, secondo la Corte, è finalizzata a garantire la qualità e la serietà dei ricorsi, evitando che la Suprema Corte venga investita di questioni non pertinenti o formulate in modo inappropriato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un monito chiaro e inequivocabile: nel processo penale, il ricorso per cassazione è un atto che può essere compiuto solo ed esclusivamente tramite un difensore specializzato. L’intervento personale della parte è precluso. Le conseguenze di un errore su questo punto sono gravi: non solo l’impugnazione non viene esaminata nel merito, ma si incorre anche in una condanna economica. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi sempre a un professionista qualificato per le fasi più delicate del processo, specialmente quando si tratta di adire alla giurisdizione di legittimità, dove il rigore formale è massimo.
Un imputato può firmare personalmente il proprio ricorso per cassazione in materia penale?
No. Secondo la Corte, l’art. 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103/2017, richiede a pena di inammissibilità che l’atto di ricorso sia sottoscritto esclusivamente da un difensore iscritto all’albo speciale della Cassazione.
L’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un avvocato cassazionista rende valido il ricorso?
No. Il provvedimento chiarisce che anche se la firma dell’imputato è autenticata da un avvocato cassazionista, il ricorso è comunque inammissibile. La legge richiede la sottoscrizione del difensore, non una mera autentica della firma della parte.
Quali sono le conseguenze se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9012 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9012 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a BARI avverso la sentenza in data 25/10/2023 del GIP del TRIBUNALE DI BARI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di trattazione con procedura de plano;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME impugna personalmente la sentenza in data 25/10/2023 del G.i.p. del Tribunale di Bari pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.. Va precisato che il ricorso risulta sottoscritto dalla stessa COGNOME con firma autenticata dal difensore.
Ciò premesso il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall’imputata.
2.1. Va -infatti- osservato che a seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie -in quanto il ricorso è stato proposto dopo l’entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103- ai sensi dell’art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l’atto di ricorso dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell’albo speciale della Cassazione, anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (in tal senso cfr. Sez. 4, Sentenza n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini Rv. 277695 – 01; ez. 6 – , Ordinanza n. 48096 del 10/09/2018, NOME, Rv. 274221 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’ 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese de procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/01/2024