Ricorso per Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile?
Presentare un ricorso per cassazione è un passo cruciale e tecnicamente complesso nel sistema giudiziario italiano. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio non derogabile: l’appello non può essere presentato personalmente dall’imputato, ma deve essere sottoscritto da un difensore specializzato, pena la sua immediata inammissibilità. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso: un Ricorso Fai-da-Te
Il caso in esame riguarda un imputato che, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano, ha deciso di presentare personalmente il ricorso alla Corte di Cassazione. L’atto è stato depositato il 29 gennaio 2024, portando la firma diretta dell’interessato. Questa scelta, tuttavia, si è rivelata fatale per le sorti del ricorso.
La Normativa sul Ricorso per Cassazione: La Riforma del 2017
Il punto centrale della questione risiede nella modifica dell’articolo 613 del codice di procedura penale, introdotta con la legge n. 103 del 2017. Questa riforma ha stabilito in modo inequivocabile che, a pena di inammissibilità, il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell’apposito albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. La legge ha di fatto eliminato la facoltà, precedentemente concessa, che l’imputato potesse agire in prima persona in questa fase del processo. La ratio della norma è garantire che l’atto di impugnazione sia tecnicamente valido e fondato su motivi di diritto, data la natura specifica del giudizio di cassazione, che non riesamina i fatti ma valuta la corretta applicazione delle norme.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha agito in stretta conformità con la normativa vigente e con i propri consolidati orientamenti. I giudici hanno richiamato una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2017), la quale aveva già chiarito che nessun tipo di provvedimento può essere impugnato in Cassazione direttamente dalla parte. La sottoscrizione personale dell’interessato è quindi priva di qualsiasi effetto, anche se fosse autenticata da un difensore. Il ricorso, essendo stato proposto personalmente dall’imputato, è stato ritenuto privo di un requisito essenziale e, di conseguenza, non meritevole di essere esaminato nel merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione ha conseguenze significative. In primo luogo, il ricorso è stato respinto senza alcuna valutazione delle ragioni esposte dall’imputato. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la procedura per il ricorso per cassazione è rigorosa e non ammette improvvisazioni. Affidarsi a un difensore specializzato non è una facoltà, ma un obbligo legale imprescindibile per accedere al terzo grado di giudizio, garantendo la professionalità e la tecnicità necessarie per un’efficace difesa.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. A seguito della modifica dell’art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
Qual è la conseguenza se un ricorso per cassazione è presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte. Ciò significa che non viene esaminato nel merito e viene respinto per un vizio di forma insanabile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Oltre alle spese processuali, ci sono altre sanzioni in caso di ricorso inammissibile?
Sì. Secondo quanto previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente anche al pagamento di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie per un importo di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38676 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38676 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
idato avviso alle parti•
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
premesso che con la modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell’imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione e a tal riguardo questa Corte (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 – 01) ha avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo specia della Corte di cassazione, a nulla rilevando la sottoscrizione personale dall’interessato, quand’anche autenticata dal difensore (Sez. 4, n. 41636 del 3/11/2010, COGNOME e altro, Rv. 248449 – 01);
rilevato che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto il 29 gennaio 2024 dall’imputato personalmente e, quindi, va dichiarato inammissibile.
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9/9/2024