Ricorso per cassazione inammissibile: quando la difesa è solo di merito
Un ricorso per cassazione inammissibile è una delle conseguenze più comuni quando si cerca di trasformare la Corte di Cassazione in un terzo grado di giudizio sui fatti. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: in sede di legittimità non c’è spazio per contestazioni che riguardano l’accertamento dei fatti, ma solo per questioni relative alla corretta applicazione del diritto. Analizziamo insieme questa pronuncia per capire i limiti del ricorso in Cassazione.
I Fatti di Causa: Reati Tributari e la Condanna in Appello
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato, seppur con lievi modifiche, una precedente condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari. Due soggetti erano stati ritenuti colpevoli di una serie di reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000.
Le posizioni dei due imputati erano distinte:
1. L’amministratore di diritto: Sosteneva di essere stato un mero prestanome, un semplice dipendente con mansioni di basso livello, che si era limitato a firmare un atto notarile e ad aprire conti correnti, la cui gestione era poi passata ad altri.
2. L’amministratore di fatto: Contestava la prova del suo ruolo di gestore effettivo di due delle società coinvolte, mettendo in dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati e il carattere concorsuale degli stessi.
Entrambi i gradi di merito avevano invece confermato la loro responsabilità, ricostruendo dettagliatamente le vicende societarie e i ruoli di ciascuno.
La Decisione della Cassazione: Il Ricorso per Cassazione Inammissibile
Contro la sentenza di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su una ragione processuale netta: i motivi presentati non erano censure di legittimità, ma tentativi di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, attività preclusa in Cassazione.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che le argomentazioni difensive si sviluppavano “evidentemente lungo linee di merito, proprie della sola fase di cognizione e non consentite in sede di legittimità”.
Nel dettaglio:
* Il ricorso dell’amministratore di diritto si è limitato a riproporre la tesi della sua estraneità alla gestione della società, un argomento puramente fattuale, senza nemmeno confrontarsi con le motivazioni della sentenza di appello. Mancava, quindi, un qualsiasi dialogo critico con la decisione impugnata.
* Il ricorso dell’amministratore di fatto, pur apparendo più critico verso la sentenza, si è risolto in considerazioni generiche. Ha negato l’efficacia probatoria delle motivazioni della Corte d’Appello senza però indicare vizi logici o giuridici specifici. La difesa non ha fatto altro che riproporre le stesse censure già mosse in appello.
La Cassazione ha sottolineato come i giudici di merito avessero, al contrario, costruito una motivazione solida, fondata su concreti riscontri probatori e priva di illogicità manifeste. Le vicende societarie, i ruoli degli imputati e le prove dei reati erano stati ricostruiti in modo articolato e completo.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: il ricorso per cassazione inammissibile è l’esito scontato per chi tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti. La Corte di Cassazione non è un “terzo giudice” del merito, ma il custode della corretta interpretazione e applicazione della legge. Le censure devono quindi concentrarsi su vizi di violazione di legge o su difetti motivazionali evidenti (come la manifesta illogicità), e non sulla semplice riproposizione di una diversa lettura delle prove. La decisione ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la loro condanna.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni degli imputati erano questioni di merito, ovvero contestazioni sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, che non possono essere esaminate in sede di legittimità. Essi hanno tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Qual è la differenza tra un giudizio di merito e un giudizio di legittimità?
Il giudizio di merito (proprio del primo grado e dell’appello) si occupa di accertare come si sono svolti i fatti e di valutare le prove. Il giudizio di legittimità (proprio della Corte di Cassazione) si occupa invece di verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio, senza riesaminare i fatti.
Qual era la difesa principale degli imputati?
Un imputato, amministratore di diritto, sosteneva di essere stato un semplice prestanome estraneo alla gestione reale della società. L’altro imputato, accusato di essere l’amministratore di fatto, contestava che il suo ruolo gestorio fosse stato effettivamente provato. Entrambe le difese si basavano su una diversa interpretazione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39781 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39781 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ADRARA SAN MARTINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CALCINATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 9/6/2023 la Corte di appello di Bresci riformava nei limitati termini del dispositivo la pronuncia emessa il 23/6/202 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, con la quale NOME COGNOME e NOME erano stati giudicati colpevoli di una pluralità d di cui al d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Rilevato che propongono distinto ricorso per cassazione i due imputat contestando l’affermazione di responsabilità. COGNOME – quale amministrator diritto di una delle società coinvolte – sostiene di esser stato sempre estran gestione dell’ente, in quanto mero dipendente con mansioni di basso live limitatosi a firmare un atto notarile e ad aprire conti correnti poi curati COGNOME, per contro, sostiene che il contestato ruolo di amministratore di fatt stessa e di un’altra società non sarebbe stato provato, specie alla luc elementi tipici dei vari reati ascritti e del carattere concorsuale degli stes
Considerato che entrambi i ricorsi sono inammissibili, sviluppandos evidentemente lungo linee di merito, proprie della sola fase di cognizione e consentite in sede di legittimità: come l’impugnazione del COGNOME sostien argomento di fatto (l’estraneità dell’imputato alla gestione dell’ente) neppure menzionare la sentenza di appello, con la quale, pertanto, manca qualunque indizio di confronto, così il ricorso del COGNOME, pur ponendosi in appa atteggiamento critico con la stessa pronuncia, si arresta in realtà a consider generiche, limitandosi a negare alla stessa motivazione un effettivo contenut punto di responsabilità. Neppure un accenno, dunque, a quanto sostenuto d Giudice del gravame, che – anche richiamando la più che ampia ed articola sentenza di primo grado – ha confermato la responsabilità dei ricorrenti, nei te del dispositivo, con una pluralità di argomenti del tutto solidi, fondati su riscontri istruttori e privi di illogicità manifeste, dunque non censura particolare, sono state ricostruite le vicende delle società, i ruoli dei due per come accertati, al pari delle prove a sostegno dei numerosi reati riconos anche in relazione alle censure mosse negli atti di gravame (riprod integralmente nei ricorsi).
Rilevato, pertanto, che le impugnazioni debbono essere dichiarat inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024