Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16380 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16380 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto del 25/10/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Reggio RAGIONE_SOCIALE – Sezione misure di prevenzione – con decreto del 25/10/2023 rigettava l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, avverso il decreto di esecutorietà dello stato passivo emesso dal Giudice Delegato in data 16/6-20/7/2023 nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME per RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 52 e 59 del d. Igs. 6 settembre 2011 n. 159, nonché carenza della motivazione. Evidenzia che l’obbligazione contratta da NOME COGNOME per conto della società RAGIONE_SOCIALE è orale e che la prova della sua esistenza può trarsi anche da un comportamento concludente; che nel caso di specie il comportamento concludente da parte della società
debitrice risiede nella circostanza per cui essa si è avvalsa dell’opera della odierna ricorrente senza mai contestare alcunché, fino al rilascio della certificazione di agibilità degli immobili all’interno del quali la RAGIONE_SOCIALE ha svolto i lavori; che, dunque, è la stessa prestazione eseguita dal creditore – e di cui si è avvantaggiato il debitore – a dare la prova del contratto in essere; che, inoltre, la società debitrice attraverso un comportamento concludente aveva accettato la datio in solutum, tenuto conto che i due appartamenti pattuiti come prezzo a saldo dei lavori effettuati erano già detenuti dalla RAGIONE_SOCIALE e che il possesso si è protratto fino al 7/6/2013.
2.1 In data 14/3/2024 è pervenuta articolata memoria di replica.
Il ricorso è inammissibile, per essere non consentito l’unico motivo cui è affidato, in quanto aspecifico.
Invero, non si confronta con la motivazione del Tribunale, che ha dato ampiamente conto dei motivi per i quali ha ritenuto che la società ricorrente non avesse dimostrato la sussistenza del credito certo nell’an e nel quantum, atteso che il contratto di appalto contiene una indicazione solo presuntiva dell’importo della somma oggetto di subappalto e soprattutto perché non è dato reperire elementi certi in ordine all’entità dei lavori né dalla contabilità né dai certificati esecuzione lavori. Quanto ai lavori che si assume svolti direttamente in favore della società debitrice, il Tribunale ha rilevato che agli atti vi è solo u preventivo, all’evidenza inidoneo a fondare un diritto certo. Quanto, infine, alla cessione dei due appartamenti pattuita con la scrittura del 5/7/2012, il decreto dopo averla qualificata come datio in solutum -evidenzia che manca il necessario consenso del debitore (che, invece di adempiere la prestazione prevista, ne adempie un’altra con il consenso del creditore), che proprio il contratto di subappalto versato in atti prevedeva dovesse essere espresso in forma scritta.
Ebbene, su questi profili – che costituiscono l’architrave motivazionale del provvedimento impugnato – il ricorso sorvola, preternnettendoli del tutto.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME Rv. 236945 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 21 marzo 2024.