Ricorso per cassazione: Limiti e Inammissibilità dopo il Patteggiamento in Appello
L’istituto del patteggiamento in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma quali sono le sue conseguenze sulla possibilità di presentare un successivo ricorso per cassazione? Un’ordinanza della Suprema Corte chiarisce i confini di questa impugnazione, stabilendo l’inammissibilità del ricorso che solleva questioni coperte dall’accordo tra le parti.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello che, in parziale riforma di una decisione di primo grado, ha rideterminato la pena per un imputato a seguito di una richiesta concorde delle parti. Nello specifico, la difesa e l’accusa avevano raggiunto un accordo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. (il cosiddetto patteggiamento in appello), definendo la condanna in tre anni di reclusione e una multa.
Nonostante l’accordo, il difensore dell’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando una motivazione carente e illogica della sentenza d’appello su punti cruciali come la congruità della pena, l’applicazione della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso per Cassazione
Il difensore ha basato il suo ricorso per cassazione su tre censure principali:
1. Mancata e illogica motivazione: Si contestava il modo in cui i giudici di secondo grado avevano giustificato la quantità della pena inflitta, ritenendola sproporzionata.
2. Applicazione della recidiva: Veniva criticata la decisione di applicare l’aggravante della recidiva.
3. Esclusione delle attenuanti generiche: Si lamentava il mancato riconoscimento di circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
Queste doglianze, sebbene attinenti al merito della determinazione della pena, si scontravano con la natura stessa dell’accordo raggiunto in appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio giuridico consolidato, rafforzato dalla reintroduzione del patteggiamento in appello con la legge n. 103 del 2017. L’adesione a un accordo sulla pena preclude la possibilità di contestare successivamente gli elementi che ne sono stati oggetto.
Le Motivazioni della Sentenza
La Suprema Corte ha spiegato che il potere dispositivo riconosciuto alle parti dall’art. 599-bis c.p.p. ha un effetto preclusivo che si estende all’intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di legittimità. Accettando di concordare la pena, l’imputato rinuncia implicitamente a sollevare questioni relative alla sua determinazione, anche se potenzialmente rilevabili d’ufficio.
I giudici hanno chiarito che le uniche censure proponibili contro una sentenza emessa a seguito di un concordato in appello sono quelle relative a vizi specifici dell’accordo stesso, quali:
* Vizi della volontà della parte nell’accedere al concordato.
* Vizi nel consenso del pubblico ministero.
* Una pronuncia con un contenuto difforme rispetto all’accordo raggiunto.
* L’applicazione di una pena illegale.
I motivi presentati dal ricorrente nel caso di specie, riguardanti la congruità della pena e la valutazione delle circostanze, sono stati considerati estranei a queste limitate ipotesi e, di conseguenza, generici e inammissibili. L’accordo sulla pena assorbe e supera tali valutazioni.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un punto fondamentale per la strategia processuale: la scelta del patteggiamento in appello è una decisione che chiude la porta a quasi ogni ulteriore contestazione sulla pena. L’imputato e il suo difensore devono essere pienamente consapevoli che, una volta raggiunto l’accordo, non sarà più possibile rimettere in discussione in Cassazione la misura della sanzione, salvo i rari casi di illegalità o di vizi genetici dell’accordo. La decisione consolida la natura dispositiva dell’istituto, sottolineando che la rinuncia ai motivi di appello in funzione di un accordo sulla pena ha un effetto tombale sulle questioni che ne sono oggetto, rendendo il successivo ricorso per cassazione su tali punti un’azione destinata all’insuccesso.
È possibile presentare un ricorso per cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (art. 599-bis c.p.p.)?
Sì, ma solo per motivi molto specifici, come vizi relativi alla formazione della volontà di accedere all’accordo, un contenuto della sentenza difforme da quanto pattuito, o l’applicazione di una pena illegale. Non è possibile contestare la congruità della pena.
Perché il ricorso che lamentava la congruità della pena e la mancata concessione di attenuanti è stato dichiarato inammissibile?
Perché, secondo la Corte, aderendo al patteggiamento in appello, l’imputato rinuncia implicitamente a sollevare tali questioni. L’accordo stesso presuppone l’accettazione della pena e delle valutazioni sottostanti, precludendo un successivo riesame in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, 3.000,00 euro) a favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4252 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 4252 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza 24/06/2025 della Corte di appello di Catania
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 24 giungo 2025 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Catania del 10 settembre 2024, appellata anche da NOME COGNOME, ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 599 -bis cod. pen., in anni tre di reclusione ed euro 833,33 di multa, in relazione ai reati di cui ai capi da 1 a 5 della rubrica.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del l’imputato , eccependo la mancata e illogica motivazione del provvedimento circa la determinazione e congruità della pena, l’ applicazione della recidiva e l’esclusione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
A seguito della reintroduzione dell’istituto del cd. patteggiamento in appello ex art. 599bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all’esito del concordato ex art. 599bis cod. proc. pen. essendo quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all’applicazione della pena illegale (aspetti estranei al generico motivo di ricorso).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a tito lo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il giorno 15 gennaio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME