Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8814 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8814 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 02/10/1953
avverso la sentenza del 18/04/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 18 aprile 2024, che, decidendo in funzione di giudice di appello delle sentenze emesse dal giudice di pace, ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 612 cod. pen. (fatto commesso in Torre Annunziata i gennaio 2018);
che l’atto di impugnativa consta di tre motivi;
che, con memoria corredata da nota-spese, trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 20 gennaio 2025, il difensore e procuratore speciale della parte civile costituita, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e pronunciarsi la condanna del ricorrente a rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile per il present giudizio di legittimità;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che tutti i motivi di ricorso, che denunciano l’erronea valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente tramite generiche deduzioni dirette rimettere in discussione l’apprezzamento al riguardo compiuto dai giudici di merito nelle lor conformi decisioni, eccepiscono sostanzialmente ed unicamente il vizio di motivazione, che, però, non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 1 entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati d competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in Euro 1.500,00 oltre accesso di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 12 febbraio 2025
Il consigliere estensore
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t1- 1 Presidente