Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30382 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30382 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME COGNOME nato a Reggio Calabria il 27/6/1961 COGNOME NOMECOGNOME nata a Milano il 24/7/1961 NOMECOGNOME nata a Reggio Calabria il 29/1/1993
avverso il decreto del 22/10/2024 emesso dalla Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il decreto impugnato e i ricorsi; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
I ricorrenti impugnavano il decreto con il quale la Corte di appello aveva confermato la misura di prevenzione personale applicata nei confronti di NOME COGNOME per il quale si riteneva sussistente la pericolosità qualificata, nonché la
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confisca di immobili, depositi di denaro e dell’impresa RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME.
Il ricorso veniva proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME quale terze interessate.
Nell’interesse dei ricorrenti sono stati formulati due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito della pericolosità e della sua attualità.
Dopo aver passato in rassegna la giurisprudenza formatasi sul punto, si eccepisce che la pericolosità sarebbe stata desunta esclusivamente sulla base dei fatti oggetto di accertamento in altro procedimento penale, nell’ambito del quale NOME COGNOME è indagato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e sottoposto a misura cautelare custodiale.
Proprio quest’ultima circostanza avrebbe imposto una più attenta valutazione del requisito dell’attualità, non essendo questa desumibile esclusivamente dal titolo di reato.
Posto che il ricorrente non è mai stato condannato per il reato di associazione di stampo mafioso e presenta un risalente precedente penale per favoreggiamento personale, i giudici di merito avrebbero immotivatamente sostenuto la sussistenza dell’attualità della pericolosità.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 24 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, sia censurando la sussistenza di elementi idonei a dimostrare che NOME NOME sia un soggetto che viva abitualmente dei proventi del reato, sia che sussista la correlazione temporale tra la pericolosità e gli incrementi patrimoniali.
I ricorsi sono stati trattati ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Per quanto attiene alla posizione delle terze interessate, l’inammissibilità del ricorso deriva dalla mancata proposizione di censure idonee ad escludere la riconducibilità al prevenuto dei beni oggetto di confisca.
Le Sezioni unite, con sentenza del 27/3/2015, Putignano, di cui è disponibile la sola informazione provvisoria, hanno affermato che in caso di confisca di
prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati.
Ne consegue l’inammissibilità dei motivi con i quali le terze interessate censurano il profilo della sussistenza e attualità della pericolosità di NOME COGNOME
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile in quanto, pur formalmente prospettando violazioni di legge, in concreto introduce il vizio di motivazione in merito alla valutazione della pericolosità e del requisito dell’attualità.
Occorre premettere che, per consolidata giurisprudenza, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ne consegue che è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; sulla compatibilità costituzionale di tale disciplina si veda anche Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, COGNOME, Rv. 261954, che ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione).
Né è ipotizzabile che, nel caso di specie, si possa dedure la mera apparenza della motivazione.
La Corte di appello, infatti, ha dato conto di quanto emerso nell’indagine per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., nell’ambito della quale il ricorrente è st sottoposto a misura cautelare, desumendone la sussistenza dei presupposti per ritenere la pericolosità del prevenuto ai sensi dell’art. 4, letta) d. Igs. 6 settembr 2011, n. 159.
L’ampio riferimento ai dati fattuali emersi in quell’indagine e il loro autonomo vaglio ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione, escludono che la motivazione possa ritenersi assente.
Analoghe considerazioni valgono anche in ordine al requisito dell’attualità della pericolosità, avendo la Corte di appello motivato circa le ragioni per cui si è ritenuta la perdurante partecipazione del ricorrente all’associazione, ritenendo non dirimente la circostanza che i fatti oggetto di accertamento, nell’ambito del parallelo procedimento penale, facessero riferimento a condotte risalenti al 20172018.
Traendo le conclusioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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