Ricorso per Cassazione Inammissibile: L’Errore da Non Commettere
Presentare un ricorso davanti alla Corte di Cassazione richiede il rispetto di regole procedurali ferree, la cui violazione può portare a conseguenze gravi, come la dichiarazione di inammissibilità. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ‘fai da te’ non è ammesso. Un ricorso per cassazione inammissibile non solo chiude le porte a un esame nel merito, ma può anche comportare sanzioni economiche significative. Analizziamo insieme una decisione che fa luce su questo aspetto cruciale della procedura penale.
Il Caso in Analisi
La vicenda trae origine dalla decisione di un Tribunale di Sorveglianza, che aveva respinto l’opposizione presentata da un cittadino straniero avverso un decreto di espulsione emesso nei suoi confronti. Ritenendo ingiusta tale decisione, l’interessato decideva di impugnarla, rivolgendosi direttamente alla Corte di Cassazione. Tuttavia, commetteva un errore procedurale decisivo: redigeva e presentava il ricorso personalmente, senza l’assistenza di un legale qualificato.
La Decisione della Corte: un Ricorso per Cassazione Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle ragioni del ricorrente, ha dichiarato il ricorso immediatamente inammissibile. La conseguenza non è stata solo la conferma del provvedimento impugnato, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento di tutte le spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Una decisione secca e perentoria, fondata su un preciso vizio di forma.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è chiara e si basa su un principio cardine del processo penale di legittimità, rafforzato dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’ (legge n. 103 del 2017). La legge impone che qualsiasi ricorso per cassazione in materia penale debba essere, a pena di inammissibilità, sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione (il cosiddetto avvocato cassazionista).
La Suprema Corte ha richiamato il combinato disposto degli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, come modificati dalla citata riforma. Questa normativa ha eliminato la possibilità per l’imputato di presentare personalmente il ricorso. La presentazione personale dell’atto, dunque, costituisce una violazione insanabile che impedisce al giudice di esaminare la fondatezza dei motivi di appello. La Corte ha inoltre citato una precedente sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2017) che aveva già consolidato questo orientamento, sottolineando come la regola non ammetta eccezioni. La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria è una conseguenza quasi automatica, prevista dall’articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., quando non vi sono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce con forza il formalismo che caratterizza il giudizio di cassazione. Le implicazioni pratiche sono evidenti:
1. Obbligo del Difensore Cassazionista: Chiunque intenda presentare un ricorso alla Corte di Cassazione in ambito penale deve necessariamente affidarsi a un avvocato specializzato e iscritto all’albo speciale. Non esistono scorciatoie.
2. Rischio Economico: Un errore procedurale come la mancata sottoscrizione da parte di un difensore qualificato non comporta solo la perdita della possibilità di far valere le proprie ragioni, ma anche una sicura condanna economica.
3. Principio di Professionalità: La norma mira a garantire un alto livello di tecnicismo e professionalità nel giudizio di legittimità, filtrando i ricorsi e assicurando che solo quelli redatti con competenza giuridica arrivino all’esame della Corte.
È possibile presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione in materia penale?
No. L’ordinanza chiarisce che, a seguito della riforma del 2017 (legge n. 103/2017), il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La presentazione personale non è consentita.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per un vizio di forma come la mancata firma dell’avvocato?
In base a quanto deciso, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la fine del procedimento, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa.
Qual è la base normativa per questa regola sulla sottoscrizione del ricorso?
La regola si fonda sul combinato disposto degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificati dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Questa normativa ha reso obbligatoria l’assistenza di un difensore cassazionista per la proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46915 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46915 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BEIRUT( LIBANO) il 31/03/1989
avverso l’ordinanza del 19/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato av o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato l’opposizione avverso il decreto di espulsione nei confronti di NOME COGNOME
letti i motivi del ricorso per cassazione;
rilevato che lo stesso è stato presentato personalmente da NOME COGNOME in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010);
ritenuto che il ricorso debba, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condannà del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/11/2024