Ricorso per Cassazione Inammissibile: Quando l’Errore di Qualificazione Non Basta
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, in particolare quando si discute di un ricorso per cassazione inammissibile avverso una sentenza applicativa della pena. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti mascherandola da censura sulla qualificazione giuridica, specialmente se l’errore lamentato non è di immediata evidenza.
I Fatti del Caso
Due soggetti hanno proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Perugia. Tale sentenza era una cosiddetta ‘sentenza applicativa della pena’, ovvero un esito processuale spesso derivante da un accordo tra l’imputato e la pubblica accusa (patteggiamento). I ricorrenti lamentavano un vizio specifico nella decisione del giudice di merito.
Il Motivo del Ricorso: Errore nella Qualificazione del Fatto
Il fulcro del ricorso era un presunto errore nella qualificazione giuridica del fatto. In altre parole, secondo i ricorrenti, il giudice di primo grado aveva inquadrato la condotta contestata in una fattispecie di reato errata. Tuttavia, la doglianza era stata sollevata in termini puramente nominali e astratti. Non emergeva, né dalla lettura dell’imputazione né dal testo della sentenza impugnata, un errore palese e immediatamente riscontrabile.
La Prospettiva dei Ricorrenti
I ricorrenti sostenevano che la corretta qualificazione del reato dovesse essere diversa da quella adottata dal GIP. Questo tipo di censura, sebbene legittima in linea di principio, deve scontrarsi con i rigidi paletti imposti al giudizio di cassazione, che non è una terza istanza di merito ma un giudizio sulla corretta applicazione del diritto.
La Decisione della Corte: un ricorso per cassazione inammissibile
La Corte di Cassazione, con una procedura semplificata ‘de plano’ ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale, ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Questa decisione comporta non solo la fine del procedimento, ma anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è chiara e si fonda su un principio consolidato. Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per vizi molto specifici e, quando si contesta la qualificazione giuridica, l’errore deve essere evidente ‘ictu oculi’, cioè a prima vista, dalla semplice lettura degli atti. Nel caso di specie, l’asserito errore non era affatto palese. Per poterlo accertare, la Corte avrebbe dovuto compiere una ‘verifica in fatto’, ossia un’analisi e una re-interpretazione degli elementi di prova e della dinamica degli eventi. Questo tipo di attività è precluso alla Corte di Cassazione, la quale è giudice della legittimità (verifica la corretta applicazione delle norme) e non del merito (non può riesaminare i fatti). L’inammissibilità, pertanto, è stata una conseguenza diretta della natura del vizio lamentato, che avrebbe richiesto un’indagine fattuale non consentita in quella sede.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza il concetto che l’accesso alla Corte di Cassazione è limitato a questioni di puro diritto. Chi intende impugnare una sentenza, soprattutto se frutto di un accordo come il patteggiamento, deve basare le proprie censure su errori giuridici manifesti e non su aspetti che richiederebbero un nuovo esame del merito della vicenda. La decisione serve da monito: un ricorso non fondato su vizi evidenti e consentiti dalla legge si espone a una sicura declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per i ricorrenti. Si conferma così la funzione nomofilattica della Cassazione, volta a garantire l’uniforme interpretazione della legge e non a rivedere all’infinito le ricostruzioni fattuali.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di applicazione della pena per un errore nella qualificazione giuridica del fatto?
Sì, ma solo a condizione che l’errore sia palese e risulti direttamente dagli atti (come l’imputazione o la sentenza stessa), senza che sia necessaria una nuova valutazione dei fatti della causa, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Perché la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del processo?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è assicurare la corretta applicazione e interpretazione della legge, non ricostruire gli eventi. La valutazione dei fatti spetta esclusivamente ai giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4077 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4077 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 04/01/1980 DA NOME nato il 15/06/1988
avverso la sentenza del 15/05/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA
delte – avvie~aftil udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letti i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME e NOME COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, esclusivamente dal punto di vista nominale, un asserito errore nella qualificazione del fatto, non emergente, con la necessaria immediatezza, dal portato letterale della imputazione o dal tenore della decisione gravata perché, di contro, legato ad una verifica in fatto non consentita;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, com 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2024.