Ricorso per Cassazione Inammissibile: Quando il Patteggiamento Non Si Può Più Discutere
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha chiarito, ancora una volta, i rigidi confini entro cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. La decisione sottolinea come un ricorso per Cassazione inammissibile sia l’esito inevitabile quando i motivi addotti non rientrano nel novero di quelli specificamente previsti dalla legge. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere la stabilità delle sentenze emesse a seguito di un accordo tra accusa e difesa.
I Fatti di Causa
Due soggetti, imputati per plurime violazioni della normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), avevano definito la loro posizione processuale attraverso il rito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come patteggiamento. Il Tribunale di Como, in data 11 settembre 2023, aveva emesso la relativa sentenza di condanna. Nonostante l’accordo raggiunto con la Procura, gli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione in relazione alla pena che era stata loro applicata.
Le Ragioni del Ricorso e l’Esito Scontato
Il nucleo del ricorso si fondava su un presunto difetto nella motivazione della sentenza del Tribunale riguardo alla quantificazione della pena. Tuttavia, questa doglianza si è scontrata con una precisa limitazione normativa. La difesa ha tentato di rimettere in discussione un aspetto della sentenza che, per sua natura, deriva da un accordo volontario tra le parti. Questo ha portato la Suprema Corte a dichiarare il ricorso per Cassazione inammissibile, evidenziando un errore di fondo nell’impostazione dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha fondato la propria decisione di inammissibilità su una chiara disposizione del codice di procedura penale: l’articolo 444, comma 2-bis. Questa norma, introdotta per definire con precisione i limiti dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, stabilisce che il ricorso per Cassazione è consentito esclusivamente per motivi specifici.
Questi motivi sono:
1. Erronea espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha applicato una pena o una qualificazione del reato diversa da quella concordata.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge (es. supera i limiti massimi previsti).
La Corte ha osservato che il motivo avanzato dai ricorrenti – un generico vizio di motivazione sulla pena – non rientra in nessuna di queste categorie tassative. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una volta ratificato dal giudice, acquisisce una notevole stabilità. Non è possibile rimetterlo in discussione attraverso un ricorso basato su motivi generici, come la presunta inadeguatezza della motivazione sulla pena concordata. L’impugnazione è un rimedio eccezionale, limitato a vizi gravi e specificamente individuati dal legislatore. La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende, a conferma della serietà con cui l’ordinamento tratta i ricorsi presentati senza un valido fondamento giuridico.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
No, non è sempre possibile. L’art. 444, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita i motivi di ricorso a specifiche e tassative ragioni, come problemi nel consenso dell’imputato, errore nella qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
Un vizio di motivazione sulla pena è un motivo valido per ricorrere contro una sentenza di patteggiamento?
No, secondo l’ordinanza in esame, il mero vizio di motivazione sulla pena applicata non rientra tra i motivi tassativamente previsti dalla legge per impugnare una sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una somma in denaro in favore della Cassa delle Ammende, senza che la Corte esamini il merito della questione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18698 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18698 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME – CODICE_FISCALE nato a MAROCCO( MAROCCO) il DATA_NASCITA
NOME – CUI 04YLI4W nato a MAROCCO( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 del TRIBUNALE di COMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN D/RITTO
Rilevato che i ricorrenti COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), imputatI di plurime violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 meglio specificate in rubrica, con unico motivo deducono vizio di motivazione con riferimento alla pena applicata, avverso la sentenza di applicazione della pena emessa nei loro confronti in data 11/09/2023, dal Tribunale di Como, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.;
Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richies e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pe o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01);
Ritenuto che, pertanto, i ricorsi debbano essere dichiarate inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 febbraio 2024
Il consiglire , éstensore GLYPH
Il Presidente