Ricorso per Cassazione Fai-da-Te? La Suprema Corte Ribadisce: È Inammissibile
L’ordinanza n. 46909/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla procedura penale, ribadendo un principio fondamentale: il ricorso davanti alla Suprema Corte non ammette improvvisazioni. La vicenda in esame ha portato a dichiarare un ricorso per cassazione inammissibile perché presentato personalmente dall’interessato, senza l’assistenza di un legale abilitato. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze di tale errore procedurale.
I Fatti del Caso
Un soggetto, al quale era stata revocata la misura alternativa della semilibertà da un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bari, decideva di contestare tale provvedimento. Invece di affidarsi a un difensore, presentava personalmente ricorso presso la Corte di Cassazione, sperando di ottenere l’annullamento della decisione a lui sfavorevole.
La Decisione della Corte: un Ricorso per Cassazione Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione non è nemmeno entrata nel merito della questione. Con una decisione netta e basata su solide norme procedurali, ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. La ragione è puramente formale ma invalicabile: l’atto era stato presentato direttamente dalla parte interessata, in palese violazione delle norme che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul combinato disposto degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale. Queste norme, modificate in modo significativo dalla Legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando), stabiliscono un requisito essenziale per la validità del ricorso in Cassazione. La legge impone, a pena di inammissibilità, che l’atto sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questo requisito non è un mero formalismo, ma persegue l’obiettivo di garantire un’adeguata qualità tecnica degli atti e di filtrare i ricorsi, portando all’attenzione della Suprema Corte solo questioni di legittimità fondate. La Corte ha inoltre richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914/2018), che ha consolidato in modo definitivo tale interpretazione, eliminando ogni dubbio sulla necessità dell’assistenza di un avvocato “cassazionista”. La presentazione personale del ricorso, pertanto, costituisce un vizio insanabile che preclude qualsiasi valutazione sul contenuto delle doglianze.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche per il ricorrente sono state duplici e severe. In primo luogo, la declaratoria di inammissibilità ha reso definitiva l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, con la conseguente revoca della semilibertà. In secondo luogo, in applicazione dell’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando la causa di inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente, come nel caso di un errore procedurale così evidente. La decisione insegna che il sistema giudiziario, specialmente ai suoi massimi livelli, richiede il rispetto di regole precise, e l’assistenza di un professionista qualificato non è un’opzione, ma una necessità imprescindibile per tutelare i propri diritti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato presentato personalmente dall’imputato, violando la norma che impone, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell’atto da parte di un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
Un cittadino può presentare personalmente un ricorso penale alla Corte di Cassazione?
No. In base alla normativa vigente, in particolare dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 103 del 2017, il ricorso penale in Cassazione deve essere obbligatoriamente firmato da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Oltre alla conferma del provvedimento impugnato, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della sua colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46909 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GRUMO APPULA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
dato avio alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bari revocato la misura alternativa della semilibertà nei confronti di NOME COGNOME;
letti i motivi del ricorso per cassazione;
rilevato che lo stesso è stato presentato personalmente da NOME COGNOME, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., c:ome modificato dall’art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
ritenuto che il ricorso debba, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/11/2024